Il voto negativo delle prove d’esame nei concorsi pubblici

Torniamo ancora sulla materia dei concorsi pubblici con questa sentenza che appare di estremo interesse poiché contrasta con le posizioni espresse in più occasioni dal Consiglio di Stato dove si ritiene che la semplice indicazione del punteggio numerico soddisfa in pieno l’obbligo di motivazione proprio in seguito all’entrata in vigore della legge 241/90 (si veda ad es.Cons. DI Stato sez.IV 267/2001 etc).

Bisogna anche riconoscere che l’orientamento testé ricordato del Consiglio di Stato è stato sottoposto a molteplici critiche da parte della dottrina più autorevole (ad es. P. Virga, Motivazione del voto negativo delle prove d’esame secondo cui ogni candidato ha il sacrosanto diritto di conoscere non solo gli errori ma il fondamento che ha portato la commissione a ritenere non del tutto soddisfacente e quindi errata la prova svolta); in caso contrario non si capirebbe il diritto di accesso agli elaborati nei casi di impugnativa.

Tornando alla sentenza in commento tre argomenti normativi soccorrono a spiegare l’assunto; cliccando sul documento seguente potete approfondire i tre argomenti sopracitati.

Il voto negativo delle prove d’esame all’interno dei concorsi pubblici

Il commento alla sentenza è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco nel Febbraio 2002 e pubblicato su Diritto.it