Il NO del Rettore al docente per insegnare in altri Istituti deve essere motivato

Il diniego allo svolgimento di funzioni didattiche presso altri istituti da parte di professori
universitari deve essere motivato e non basarsi su questioni difficilmente applicabili
nell’ordinamento italiano. La pronuncia del Consiglio di Stato sezione VI del 17 ottobre 2016
(sentenza n. 4315) prende le mosse dalla richiesta di un professore a tempo definito di svolgere
attività didattica presso un’università straniera. Alla richiesta l’università interessata aveva fatto
trascorrere il tempo procedimentale dei 30 giorni e aveva risposto al professore ben dopo un
anno dalla richiesta negandola. Nel frattempo in via cautelare era stata data l’autorizzazione
sempre però sub-iudice in quanto l’università interessata si sarebbe riservata di procedere in
modo diverso poiché poteva verificarsi l’incompatibilità di due attività lavorative di tipo
subordinato e quindi secondo l’ateneo il diniego dell’autorizzazione.

Le norme coinvolte

La questione non è di poco conto se si pensi che la legge 240/2010, ma ancora prima il testo
unico del pubblico impiego in presenza di un dipendente a tempo definito pongono l’accento in
primis sul decorrere del tempo – i cosiddetti 30 giorni – entro il quale respingere la domanda in
modo da evitare il perfezionarsi del silenzio assenso, ma soprattutto l’autorizzazione prevista
dall’articolo 6 comma 10 non è un vaglio come invece sostenuto dal Tar in primo grado sulla
natura subordinata o meno del rapporto che si va a sviluppare. Il Consiglio di Stato sulla
questione del tempo trascorso è molto netto nella parte in cui afferma che «se, dunque, anche
solo un margine di incertezza poteva esservi, regola di cautela e di buona amministrazione nel
caso puntuale di specie avrebbe dovuto piuttosto indurre l’ateneo a preavvertire la sua
professoressa della prospettiva di un atto finale di diniego e ciò non foss’altro per la sicura (a
quel punto) reazione dell’interessata che, avendo così modo di obiettare, avrebbe fornito
all’ateneo stesso ulteriori elementi istruttori utili per definire quanto più equilibratamente il
caso all’attenzione». Il punto centrale della questione risiede però nel motivo del diniego che è
squisitamente quello che secondo l’ateneo la richiesta di autorizzazione, quantunque formulata
da un docente a tempo definito, riguardi un rapporto di lavoro subordinato e per questo non
meritevole di autorizzazione. Sul punto il Consiglio di Stato esamina a fondo l’articolo 6 comma
10 della legge 240/2010 (sulla base del quale il docente si era rivolto al proprio Ateneo
milanese): se è vero che dice tra l’altro, da un lato, che «I professori (…)possono altresì svolgere,
previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e
gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro» è
altrettanto vero che dall’altro lato questo deve avvenire «purché non si determinino situazioni di
conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque [i.e., in ogni caso]
che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro
affidate dall’università di appartenenza».

La mancanza di motivazione nel diniego del rettore

Visto che non poteva stabilirsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il rapporto fra ricorrente
e università svizzera fosse sicuramente di lavoro subordinato, per denegare l’autorizzazione
l’ateneo in questione avrebbe dovuto almeno far ricorso a uno degli altri due limiti negativi posti
dalla norma citata, ossia che l’attività conseguente a detto rapporto determinasse (accertate)
situazioni di conflitto d’interesse con l’università ovvero che la medesima attività
rappresentasse uno o più dei profili di (accertato) detrimento pure citati nella norma. Di tutto
quest’altro nella motivazione del provvedimento di diniego non v’è tuttavia traccia. Non solo
continua il Consiglio di Stato che è veramente arduo quando si tratta di università o centri di
ricerca stranieri stabilire la natura subordinata o meno del rapporto anche perché è complesso
travasare situazione italiane negli ordinamenti stranieri e anche perché la norma della legge 240
in questione parla di «compiti istituzionali e gestionali (…) presso enti pubblici e privati senza
scopo di lucro». Inoltre emerge dagli atti in causa che lo stesso rapporto con l’università
straniera per la quale si chiede l’autorizzazione è anch’esso part-time. Da tutto ciò non è
possibile non annullare i provvedimenti rettorali di diniego a seguito delle considerazioni
indicate a causa della carenza e del difetto di motivazione. La riflessione che si può trarre è che
da un lato la buona fede del docente nel richiedere l’autorizzazione anche se a tempo definito
dall’altra il problema della motivazione dei provvedimenti amministrativi che devono essere il
più possibili inattaccabili ed evitare mediante gli stessi diverse applicazioni di norme che sono
state emanate per agevolare in molti casi lo sviluppo della conoscenza e gli scambi di esperienze
del mondo universitario.

Il presente articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato in data 09.11.2016 su Scuola24