Gli Acquisti nelle Università fra normativa e competizione

Nov 17, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Gli Acquisti nelle Università fra normativa e competizione

All’interno del libro “Gli Acquisti nelle Università tra normativa e competizione” di Tommaso Agasisti e Alberto Scuttari ho scritto un capitolo dal titolo “Il sistema degli acquisti nella Pubblica Amministrazione. Evoluzione normativa e applicazione nelle Università“, con R. Grasso.

Il libro è edito dal Mulino Editore.

Il libro parla di come “in tema di acquisti di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni argomento costantemente al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, del governo e dei legislatori – le università costituiscono un esempio particolarmente interessante, poiché nel loro caso l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di acquisizione delle risorse sono direttamente correlati alla qualità dei servizi offerti agli studenti e ai ricercatori. Questo volume fornisce un quadro del sistema degli acquisti negli atenei italiani, stretti fra l’esigenza di rispettare formalità sempre più dettagliatamente stabilite dal legislatore e la necessità di essere competitivi in termini di costi, qualità, flessibilità e tempi di risposta. Senza tralasciare il quadro giuridico e normativo di riferimento, la ricerca delinea le principali caratteristiche degli approvvigionamenti di beni e servizi universitari, esaminandone fasi e peculiarità. Col supporto di un’indagine che ha coinvolto 37 atenei viene poi analizzata la struttura dei processi di acquisizione, identificandone i punti di forza e di debolezza, con particolare riferimento alla possibilità di predisporre sistemi informativi a supporto della gestione dell’intero ciclo. Infine sono proposti approfondimenti sulle modalità adottate da alcuni atenei per affrontare il tema della programmazione, della centralizzazione e della digitalizzazione dei propri sistemi di procurement“.

Per poter comprare e leggere il libro, vi consiglio di collegarvi al seguente link e cercando negli store indicati.

Gli Acquisti nelle Università tra normativa e competizione

 

Il NO del Rettore al docente per insegnare in altri Istituti deve essere motivato

Nov 14, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Il NO del Rettore al docente per insegnare in altri Istituti deve essere motivato

Il diniego allo svolgimento di funzioni didattiche presso altri istituti da parte di professori
universitari deve essere motivato e non basarsi su questioni difficilmente applicabili
nell’ordinamento italiano. La pronuncia del Consiglio di Stato sezione VI del 17 ottobre 2016
(sentenza n. 4315) prende le mosse dalla richiesta di un professore a tempo definito di svolgere
attività didattica presso un’università straniera. Alla richiesta l’università interessata aveva fatto
trascorrere il tempo procedimentale dei 30 giorni e aveva risposto al professore ben dopo un
anno dalla richiesta negandola. Nel frattempo in via cautelare era stata data l’autorizzazione
sempre però sub-iudice in quanto l’università interessata si sarebbe riservata di procedere in
modo diverso poiché poteva verificarsi l’incompatibilità di due attività lavorative di tipo
subordinato e quindi secondo l’ateneo il diniego dell’autorizzazione.

Le norme coinvolte

La questione non è di poco conto se si pensi che la legge 240/2010, ma ancora prima il testo
unico del pubblico impiego in presenza di un dipendente a tempo definito pongono l’accento in
primis sul decorrere del tempo – i cosiddetti 30 giorni – entro il quale respingere la domanda in
modo da evitare il perfezionarsi del silenzio assenso, ma soprattutto l’autorizzazione prevista
dall’articolo 6 comma 10 non è un vaglio come invece sostenuto dal Tar in primo grado sulla
natura subordinata o meno del rapporto che si va a sviluppare. Il Consiglio di Stato sulla
questione del tempo trascorso è molto netto nella parte in cui afferma che «se, dunque, anche
solo un margine di incertezza poteva esservi, regola di cautela e di buona amministrazione nel
caso puntuale di specie avrebbe dovuto piuttosto indurre l’ateneo a preavvertire la sua
professoressa della prospettiva di un atto finale di diniego e ciò non foss’altro per la sicura (a
quel punto) reazione dell’interessata che, avendo così modo di obiettare, avrebbe fornito
all’ateneo stesso ulteriori elementi istruttori utili per definire quanto più equilibratamente il
caso all’attenzione». Il punto centrale della questione risiede però nel motivo del diniego che è
squisitamente quello che secondo l’ateneo la richiesta di autorizzazione, quantunque formulata
da un docente a tempo definito, riguardi un rapporto di lavoro subordinato e per questo non
meritevole di autorizzazione. Sul punto il Consiglio di Stato esamina a fondo l’articolo 6 comma
10 della legge 240/2010 (sulla base del quale il docente si era rivolto al proprio Ateneo
milanese): se è vero che dice tra l’altro, da un lato, che «I professori (…)possono altresì svolgere,
previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e
gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro» è
altrettanto vero che dall’altro lato questo deve avvenire «purché non si determinino situazioni di
conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque [i.e., in ogni caso]
che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro
affidate dall’università di appartenenza».

La mancanza di motivazione nel diniego del rettore

Visto che non poteva stabilirsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il rapporto fra ricorrente
e università svizzera fosse sicuramente di lavoro subordinato, per denegare l’autorizzazione
l’ateneo in questione avrebbe dovuto almeno far ricorso a uno degli altri due limiti negativi posti
dalla norma citata, ossia che l’attività conseguente a detto rapporto determinasse (accertate)
situazioni di conflitto d’interesse con l’università ovvero che la medesima attività
rappresentasse uno o più dei profili di (accertato) detrimento pure citati nella norma. Di tutto
quest’altro nella motivazione del provvedimento di diniego non v’è tuttavia traccia. Non solo
continua il Consiglio di Stato che è veramente arduo quando si tratta di università o centri di
ricerca stranieri stabilire la natura subordinata o meno del rapporto anche perché è complesso
travasare situazione italiane negli ordinamenti stranieri e anche perché la norma della legge 240
in questione parla di «compiti istituzionali e gestionali (…) presso enti pubblici e privati senza
scopo di lucro». Inoltre emerge dagli atti in causa che lo stesso rapporto con l’università
straniera per la quale si chiede l’autorizzazione è anch’esso part-time. Da tutto ciò non è
possibile non annullare i provvedimenti rettorali di diniego a seguito delle considerazioni
indicate a causa della carenza e del difetto di motivazione. La riflessione che si può trarre è che
da un lato la buona fede del docente nel richiedere l’autorizzazione anche se a tempo definito
dall’altra il problema della motivazione dei provvedimenti amministrativi che devono essere il
più possibili inattaccabili ed evitare mediante gli stessi diverse applicazioni di norme che sono
state emanate per agevolare in molti casi lo sviluppo della conoscenza e gli scambi di esperienze
del mondo universitario.

Il presente articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato in data 09.11.2016 su Scuola24

Chiamate dei professori precluse a chi ha già prestato servizio presso l’Ateneo

Set 2, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Chiamate dei professori precluse a chi ha già prestato servizio presso l’Ateneo

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3626 del 12 Agosto 2016 ha definito con chiarezza chi può partecipare alle procedure di chiamata escludendo dalle stesse i professori a contratto e in generale chi ha avuto con l’ateneo rapporti di lavoro a tempo determinato.

In particolare la disposizione di cui all’articolo 18 della legge n. 240 del 2010, la cui rubrica reca «Chiamata dei professori», dispone che «Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa», deve essere intesa nel senso di precludere la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiamo prestato servizio presso l’università, alla luce sia di una interpretazione letterale sia della ragione giustificatrice della norma stessa. In relazione al primo aspetto, la disposizione è chiara nell’imporre il divieto a tutti coloro che «hanno prestato servizio» presso l’ateneo. Né consegue che il termine servizio viene inteso dal supremo consesso in senso ampio non solo con riferimento  alle posizioni di ruolo ma anche ad esempio per quelle a contratto se pensiamo che il rapporto del professore, quantunque a contratto, può dipanarsi per l’intero anno accademico. Se il legislatore avesse voluto limitare l’ambito applicativo della norma soltanto a coloro che hanno stipulato con l’amministrazione un contratto a tempo indeterminato avrebbe dovuto esplicitarlo in maniera chiara.

In relazione al secondo aspetto, la ragione giustificativa della norma è quella di attuare il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, escludendo che possano essere chiamati soggetti che hanno avuto rapporti con l’università e che, pertanto, potrebbero «astrattamente» ricevere un trattamento preferenziale nell’ambito della procedura competitiva. Questo argomento si presenta più convincente considerando che tra i criteri di valutazioni delle commissioni lo svolgimento di attività lavorative anche a contratto e quindi a tempo determinato nell’ambito della didattica e della ricerca comporta generalmente una valutazione nelle procedure di reclutamento. Non può, pertanto, evocarsi utilmente il principio della massima partecipazione in presenza di una volontà legislativa di limitare l’applicazione di tale principio in attuazione di prevalenti esigenze di rilevanza costituzionale.

Questa pronuncia porterà qualche problema agli atenei perché forse molte attività programmatiche si erano svolte in previsione di reclutamenti di soggetti che già gravitavano nell’alveo degli atenei per lo svolgimento di attività svolte anche in modo sporadico o con rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il presente articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 01.09.2016

Consiglio di Stato boccia l’appello dell’Anac sulle Università libere

Lug 26, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Consiglio di Stato boccia l’appello dell’Anac sulle Università libere

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Anac avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva stabilito la non applicabilità delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle università cosiddette libere.

Tutto il dibattito si volge intorno alla definizione di ente pubblico e più in particolare a tale definizione con riguardo alle università libere, con specifico riferimento all’applicabilità del dlgs 33/2013.

Il Consiglio di Stato pur pervenendo alle medesime conclusioni, ha seguito una strada argomentativa diversa dal Tar Lazio, censurandone esplicitamente l’approccio meramente formalistico basato sull’applicazione acritica della legge n. 70 del 1975,  che prevede espressamente che “nessun nuovo ente pubblico possa essere istituito se non per legge”, e sull’affermazione secondo cui che, ai fini di determinare l’applicabilità o meno di una disciplina legislativa pubblicistica, debba privilegiarsi una nozione “statica” e “formale” di pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato ritiene invece che l’individuazione dell’ente pubblico debba avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”: ciò implica che il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato e la relativa definizione non è fissa e immutevole. Ebbene, proprio per questo, nonostante gli orientamenti giurisprudenziali che, in alcune occasioni (in particolare ai fini del
riparto della giurisdizione sulle controversie concernenti il rapporto di impiego o della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti per le controversie aventi ad oggetto la responsabilità di amministratori e dipendenti), hanno affermato la loro equiparazione agli enti pubblici, dando rilevanza gli scopi, alla struttura organizzativa e ai poteri amministrativi ritenuti del tutto analoghi a quelli delle Università statali (così testualmente, ad esempio, Cass. Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5054, riferita alla L.U.I.S.S.), tali arresti giurisprudenziali non possono essere invocati per sostenere, sic et simpliciter, una completa equiparazione, ad ogni fine, tra Università private ed enti pubblici. La nozione cangiante di ente pubblico impedisce, infatti, di estendere automaticamente la qualifica pubblicistica riconosciuta a un ente in determinati ambiti, al fine di giustificare automaticamente la sua integrale soggezione alla disciplina di diritto pubblico.

Partendo da tale assunto il Consiglio di Stato rispetto all’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità debba escludersi la qualificazione delle c.d. libere Università in termini di ente pubblici perché l’art. 33 Cost. che, al comma 1, riconosce la libertà di insegnamento, al comma 3, stabilisce il diritto di “enti e privati” di istituire scuole e istituti di educazione, e, all’ultimo comma, riconosce alle Università “il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”, comporta non solo che i privati possano promuovere l’istituzione di centri di istruzione, ma anche che a questi centri istituiti da privati debba essere garantita una natura sostanzialmente privata, per rispettare il principio di “autonomia ordinamentale” e di “libertà” che ad essi la Costituzione garantisce. L’art. 33 Cost. preclude, pertanto, alla legge di operare una sostanziale “pubblicizzazione” delle Università non statali, imponendo ad esse obblighi, anche in materia di trasparenza e pubblicità,
preordinati ad introdurre una forma di controllo pubblicistico e collettivo, che contrasterebbe con la natura sostanzialmente privata che effettivamente le connota.

A questo link è possibile leggere la sentenza completa del Consiglio di Stato.

Parte il piano d’assunzione straordinario 2016 nelle Università

Giu 23, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Parte il piano d’assunzione straordinario 2016 nelle Università

L’ultima legge di stabilità si è contraddistinta tra l’altro per aver previsto in modo innovativo alcune procedure straordinarie che garantissero da un parte un reclutamento e quindi un ricambio nelle università dall’altra un intervento finanziario teso a favorire questa attività. In particolare Il comma 206 della legge n.208/2015 ha previsto un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia. A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (Ffo) di 6 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni annui dal 2017.

Le norme sulle assunzioni

In materia si ricorda che l’articolo 66, co. 13-bis, del Dl 112/2008 (legge 133/2008) ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso (limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a decorrere dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente) e ha previsto che all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, «tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del Dlgs 49/2012». Quest’ultimo, infatti, ha individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un Dpcm la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi. Il Dpcm e intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017. Da ultimo, il contingente assunzionale delle università statali – espresso in termini di punti organico (corrispondente al costo medio nazionale di un professore di prima fascia), utilizzabili per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università – è stato definito, per l’anno 2015, dal Dm 21 luglio 2015, n. 503

Le procedure di reclutamento del piano

Con decreto del ministero dell’Università e dell’Economia n.242 del 8/4/2016 comunicato in questi giorni alle Università è stato varato il meccanismo del reclutamento straordinario che presenta caratteristiche innovative in quanto si prevede l’attribuzione di un contingente di punti organico commisurato secondo l’ordine crescente del numero di soggetti afferenti alle università statali e alle istituzioni ad ordinamento speciale che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia ai sensi della legge n,240/2010 o anche l’idoneità ai sensi della legge n.210/1998. In buona sostanza minore è il tasso di “idonei” interni maggiore sono i punti assegnati. Se si guarda la tabella allegata al provvedimento si nota che le scuole ad ordinamento speciale (in primis la Scuola Imt di Lucca e lo Iuss di Pavia con 0 idonei interni beneficiano di 1 punto organico fino a scendere ad esempio a Roma la Sapienza che beneficia di 2 punti organico ma ha ben 479 idonei interni di I fascia). Inoltre lo stesso provvedimento vincola una quota dell’assegnazione di punti dallo 0,2 allo 0,4 al reclutamento di docenti esterni all’ateneo. Ancora una volta si evidenzia la volontà del legislatore di privilegiare un principio di mobilità nel settore del personale docente quasi mai utilizzato nell’applicazione quotidiano e
sempre utilizzato con il meccanismo degli incentivi ministeriali. Anche nella bozza del decreto del Ffo del 2016 il ministero cofinanzierà il reclutamento di professori provenienti dall’esterno degli atenei. Le procedure di reclutamento straordinario dei professori di I fascia possono effettuarsi ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del provvedimento in questione non prima del mese in corso e comunque non oltre il mese di dicembre 2016.

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 23.06.2016