Docenza universitaria incompatibile con altre professioni

I professori universitari a tempo pieno non possono svolgere attività professionali né ricoprire
cariche in enti e società costituiti a fine di lucro perché tali attività sono assolutamente
incompatibili con il regime di impegno prescelto, anche qualora vi siano autorizzati dall’ateneo,
in quanto tale autorizzazione è illegittima. Le prestazioni professionali svolte in regime di
partita Iva non possono considerarsi attività occasionali compatibili con la posizione di
professore universitario in regime di tempo pieno.
L’eventuale svolgimento di attività in violazione delle suddette norme è sottoposto alla
giurisdizione della Corte dei conti in quanto causa di responsabilità amministrativa per il danno
erariale cagionato all’ateneo, consistente nella differenza tra quanto percepito come professore
a tempo pieno e quanto sarebbe spettato per il tempo definito, maggiorato di eventuali
indennità percepite sul presupposto di aver scelto il regime di impegno a tempi pieno (indennità
di carica, indennità di incentivazione alla didattica). Il danno sussiste indipendentemente dal
fatto che le attività didattiche siano state regolarmente svolte dai docenti. Questi principi sono
affermati dalla recente sentenza della Corte dei conti Sezione Campania n. 305 del 30 marz0
2015

Per conoscere i motivi specifici per i quali l’incompatibilità è totale, si prega di leggere il post scaricabile qui.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 19.05.2015