Mini – Guida agli acquisti liberi

Tra i 999 commi della legge di stabilità per l’anno 2016 ce ne sono alcuni molto importanti che
danno l’idea della nuova impostazione che il legislatore ha voluto dare in tema di acquisti
centralizzati.
Gli acquisti sotto i mille euro fuori dal mercato elettronico
In primis abbiamo il comma 502 che modifica l’art.1 comma 450 della legge 296 del 2006. Comma che prevede che «le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure». Se ne deduce che per gli acquisti inferiori a 1000 euro si può prescindere dall’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione poiché le università sono inserite tra le altre amministrazioni di cui all’articolo 1 del Dlgs 165/2001 indicate nel secondo periodo del comma 450 modificata dalla presente legge. Nel caso di specie quindi, si ritiene che il Rup non ha più l’obbligo di escutere le forme di mercato elettronico potendo agire direttamente – con la determinazione a contrattare con cui viene assunta la prenotazione di impegno di spesa – fuori mercato. È altresì vero che come buona prassi di azione amministrativa, il Rup potrebbe determinarsi autonomamente a procedere comunque alla previa escussione del mercato elettronico. L’obiettivo del legislatore è chiaro evitare che per acquisti di importo non alto si utilizzi lo strumento del Mepa. Ovviamente sarà molto
importante indirizzare gli atenei per evitare usi distorti della norma.

Per approfondire il discorso delle convenzioni Consip, si prega di leggere l’articolo completo.

Il presente articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato in data 17.03.2016 su Scuola24.