Nel reclutamento gli Atenei devono seguire le graduatorie

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2927/2015 ) relativa alla procedura di
chiamata di un ricercatore universitario a tempo determinato, ex articolo 24 L. 240/2010,
conferma che non è possibile considerare l’esito della selezione come un albo degli idonei.
La procedura che nel caso specifico riguardava l’ateneo Federico II di Napoli si era conclusa con
la formulazione di una proposta di chiamata del candidato collocatosi al secondo posto della
graduatoria finale e tale delibera era stata motivata dal Consiglio di Dipartimento in ragione
dell’asserito criterio della maggiore corrispondenza al profilo del soggetto da reclutare . Tale
deliberazione (di proposta di chiamata) e gli altri atti presupposti erano stati impugnati dal
candidato classificatosi al primo posto della graduatoria. In primo grado, il Tar territoriale si era
pronunciato con una sentenza (n. 4237/2014 ) di accoglimento del ricorso riscontrando
l’illegittimità dell’operato dell’ateneo. Secondo il Tar, una volta effettuata la procedura, non è
possibile trattare la graduatoria alla stregua di un albo dal quale attingere, pena la
compromissione dei fondamentali principi di trasparenza, di selettività nell’accesso e di certezza
dei rapporti, ciò per tacere che avallare la tesi sostenuta dalla difesa dell’ateneo determinerebbe
un insanabile contrasto con i principi ispiratori della Carta europea dei ricercatori oltre che con
la ratio sottesa alla riforma. Pertanto aveva ritenuto illegittima la previsione di cui all’articolo 19
del bando di concorso, laddove consentiva al Consiglio di Dipartimento di discostarsi
motivatamente dalla graduatoria, essendo ciò in contrasto con la lettera e la ratio del predetto
articolo 24 della legge n. 240/2010.
In particolare il Regolamento di ateneo sulle procedure di chiamata dei ricercatori non può
essere considerato un “regolamento di delegificazione”, bensì una normale fonte di secondo
grado che, se in contrasto con la norma primaria, ben può essere disapplicata dal giudice
amministrativo anche in assenza di una specifica impugnazione (Consiglio Stato, VI, n. 5098 del
2007 e richiami ivi contenuti). Il principio ribadito da Palazzo Spada si presenta rilevante poiché
specifica nel complesso quadro normativo disegnato dalla legge 240/2010 la tipologia di esito
che deriva a valle della procedura di reclutamento di ricercatore a tempo determinato «a» e «b»
e cioè che si tratta di una vera e propria procedura di selezione.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 22.07.2015