Tutti gli adempimenti delle Università, a partire dai dati su entrate e spese

Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 novembre 2014 n. 265 è stato pubblicato il decreto del
presidente del consiglio dei ministri 22 settembre 2014 che definisce gli schemi e le modalità di
pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e
consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni.
Cosa prevede il decreto
Il decreto applica quanto definito nel Dlgs 33/2013 – il cosiddetto decreto trasparenza – e in
particolare all’articolo 29, come da ultimo modificato dal Dl n. 66/2014, convertito nella legge n.
89/2014. Il Dpcm chiarisce che le amministrazioni, siano esse in contabilità finanziaria o
economica, pubblicano nella sezione «Amministrazione trasparente/Bilanci» i dati relativi a
entrate e spese secondo gli schemi contenuti nell’allegato al Dpcm, in un formato tabellare di
tipo aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo come prescritto
dall’articolo 7 . Sono definiti anche gli schemi e le regole per la pubblicazione dei dati relativi alle
entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni centrali e locali
compreso il Ssn e le altre amministrazioni interessate. Con riferimento alle Università, l’articolo
2 prevede che le amministrazioni in contabilità economica pubblicano i ricavi-proventi e i costi,
così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio di esercizio. Si evince in modo chiaro che gli
atenei devono svolgere un’attività specifica ulteriore alla semplice pubblicazione del bilancio che
sicuramente impegnerà gli uffici preposti in considerazione del fatto che lo schema previsto per
la pubblicazione non coincide con quello specifico per il settore universitario allegato al Dm 14
gennaio 2014, n. 19 sulla base del quale sono tenuti ad approvare i loro bilanci. Sulla base dei
dati rilevati, bisognerà poi calcolare un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento
per l’acquisto di beni, servizi e forniture e pubblicarlo nella sezione «Amministrazione
trasparente/pagamenti dell’amministrazione» entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
di riferimento.
Indicatore trimestrale dal 2015
Dal 2015, andrà elaborato anche l’indicatore trimestrale e pubblicato entro il 30mo giorno
successivo alla fine del trimestre di riferimento. L’indicatore è utile ai fini del monitoraggio dei
tempi medi di pagamento da parte delle Pa. In proposito, si ricorda che il Dl 66/2014 ha
rafforzato l’impianto sanzionatorio collegato ai ritardi di pagamento già previsto dal Dlgs n.
231/2002, come modificato dal Dlgs n. 192/2012 di recepimento della direttiva «late payment».
In particolare, il decreto ha previsto il blocco delle assunzioni per le Pa che registrino tempi
medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 a partire dal 2015 rispetto a quelli
ordinari previsti dalla direttiva «late payment» (di norma 30 giorni). È dunque auspicabile un
intervento del ministero dell’Università che possa dare indicazioni per l’attuazione in modo
uniforme oltre ad un coinvolgimento diretto dei soggetti che supportano gli stessi atenei con i
propri sistemi gestionali di contabilità.
L’indicatore dei pagamenti
In concreto, il decreto del 22 settembre 2014 prevede per tutte le amministrazioni comprese, le
Università, innanzitutto modalità e tempi di calcolo dell’indicatore: la somma dei giorni effettivi
di pagamento per ciascuna fattura emessa – ossia quelli intercorsi tra la data di scadenza della
fattura e la data di pagamento compresi i festivi – deve essere moltiplicata per l’importo
complessivo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e dazi). Tale valore deve poi essere rapportato
agli importi effettivamente pagati dalla Pa nel periodo di riferimento. L’indice deve essere
calcolato annualmente e a partire dal 2015 anche trimestralmente (commi 2 e 3 dell’art.9). Va poi
garantita la pubblicità dell’indicatore: le Pa devono pubblicare, sui propri siti istituzionali, il
valore dell’indice annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, e il
valore di quello trimestrale entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre.
Il nodo uniformità
Resta da capire da una parte come ricondurre ad uniformità le attività di tutti gli atenei che non
hanno ancora adottato la contabilità economica e dall’altra come avviare all’interno di ogni
ateneo l’applicazione delle nuove disposizioni, per evitare che si insinui la sola cultura
dell’adempimento conseguenza dell’ennesimo dato da elaborare e pubblicare. A tal fine sarebbe
anche utile un periodo di avviamento delle nuove norme per adattare i sistemi gestionali
contabili di ciascun ateneo e addestrare i singoli operatori, tenuto conto che, alla data del 31
marzo 2015 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal Dm 55/2013.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali e pubblicato su Scuola24 in data 04.12.2014