Abilitazione nazionale; le commissioni devono valutare ogni elemento
Ancora un altro intervento nella tormentata vicenda delle abilitazioni scientifiche nazionali:
questa volta si interviene a sanzionare la manca valutazione analitica delle pubblicazioni da
parte dei commissari. In particolare esiste la violazione dell’articolo 8, comma 4, del decreto di
indizione della procedura per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo
dei professori universitari (Dpr n. 222\2011) – che prescrive una valutazione “analitica” delle
pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati – ove i giudizi si limitino a formulare la
valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare
singolarmente alcuno di essi.
Il reclutamento
Si ricorda che la legge 240/2010 stabilisce una nuova disciplina per il reclutamento dei
professori universitari di prima e seconda fascia. Si introduce, in primo luogo, l’abilitazione
scientifica nazionale e, quindi, si regola il concorso di sede per l’effettivo inquadramento.
Il ministro, con nota circolare 754 del 2013 (indirizzata alle commissioni), aveva ricordato: «La
valutazione complessiva del candidato (…) deve fondarsi sull’analisi della produzione scientifica
dello stesso. Il superamento degli indicatori numerici specifici non è fattore di per sé sufficiente
ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Di norma, infatti, l’abilitazione deve essere attribuita
dalle commissioni esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni
(giudizio di merito e superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica).
Tuttavia, come previsto dall’articolo 6, comma 5, le commissioni possono discostarsi da tale
regola generale. Ciò significa che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione a
candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio
di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che,
pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un
giudizio di merito estremamente positivo.
L’obbligo di motivazione
Resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a quanto precede, dovrà
essere rigorosamente motivata secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del citato
decreto e nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, sia in
sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale».
È infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati
partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni commissione
deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti
per esteso). Ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza
dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute
degne di giudizio positivo. Occorre, quindi, che le commissioni espongano in modo chiaro,
completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica
valutazione degli elementi di giudizio. Si veda ancora a questo proposito anche la sentenza Tar
Lazio n.8552 del 22 giugno 2015 che ancora una volta ribadisce lo stesso principio. Si evidenzia
ancora una volta il difficile contemperamento tra numero di candidati, lavoro delle commissioni
giudicatrici e metodi di valutazione.
L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 12.10.2015