Trasparenza e Anti-Corruzione; la nuova frontiera del manager pubblico

Giu 22, 2016 | Posted by in Diritto Amministrativo, News | Commenti disabilitati su Trasparenza e Anti-Corruzione; la nuova frontiera del manager pubblico

Nel mese di Maggio 2016 è stato pubblicato il testo “Trasparenza e Anti-Corruzione; la nuova frontiera del manager pubblico” a cura di Pietro Previtali, Raffaella Procaccini e Andrea Zatti per la Pavia University Press.

Il testo contiene numerosi contributi forniti, tra l’altro, dal dott. Vincenzo Tedesco, il quale parla di “Trasparenza e Anti-Corruzione: vincoli e opportunità per la pubblica amministrazione”.

Nelle righe seguenti è possibile leggere la prima parte della Prefazione, scritta dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia, Cesare Maragoni.

<<C’era un Paese che si reggeva sull’illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati (ne aveva bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi non si è più capaci di concepire la vita in altro modo) e questi mezzi si potevano avere solo illecitamente cioè chiedendoli a chi li aveva, in cambio di favori illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori in genere aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza, per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di una sua armonia>>.

Inizia così l’Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti di Italo Calvino; un paese dove, per ottenere il riconoscimento di un diritto, è naturale ricorrere al sotterfugio, alla scorciatoia, all’aiuto, all’appoggio, all’intercessione, alla buona parola, al buon ufficio, alla presentazione, alla segnalazione, alla spintarella, al favore dell’amico, alla mitica raccomandazione. È proprio su questa necessità – come nella favola delle api di Bernard de Mandeville – che vive e prospera la corruzione, ovvero il disfacimento, il mercimonio, la decomposizione dell’essenza stessa dello Stato di diritto. La corruzione non è certo un fenomeno recente, se è vero che molte personalità del passato sono state coinvolte in scandali che, se razionalmente approfonditi, ne metterebbero seriamente in discussione la grandiosità storica per la quale sono ricordati, studiati, portati ad esempio. Nel V secolo a.C. l’‘incorruttibile’ Pericle fu sospettato di aver lucrato sui lavori pubblici per la costruzione del Partenone, e lo scultore che su suo incarico sovraintese tra il 447 e il 432 a.C. ai lavori, Fidia, fu trascinato in giudizio con l’imputazione di aver sottratto parte dell’oro destinato alla statua di Atena. Riferisce Plutarco che un secolo dopo, nel 324 a.C., Demostene, il difensore dell’indipendenza ateniese da Filippo il Macedone e da Alessandro Magno, fu pesantemente implicato nell’‘affare Arpalo’ (la sparizione di metà del patrimonio sottratta ad Alessandro dal suo tesoriere) e costretto all’esilio. Racconta Svetonio che pure su Giulio Cesare gravò il sospetto di essersi procurato illecitamente grandi quantità di denaro. Un sospetto che è aleggiato anche sui suoi uomini e sui suoi rivali: «gli abiti dei suoi governatori erano fatti solo di tasche», ha scritto Bertolt Brecht ne Gli affari del signor Giulio Cesare; e Montesquieu – nelle Considerazioni sulle cause della grandezza dei romani e della loro decadenza – estese l’accusa di malversazione a Crasso e Pompeo, rei di aver introdotto «l’uso di corrompere il popolo con i soldi».

Nei secoli il trend non è assolutamente mutato. L’ultima edizione della classifica annuale di Transparency International relativa all’indicatore CPI (Corruption Perception Index), vale a dire della corruzione percepita nella pubblica amministrazione, pone per il 2015 l’Italia al 61° posto, a pari merito con Lesotho, Senegal, Sudafrica e Montenegro. Dietro di noi, in Europa, solo la Bulgaria. Negli anni precedenti abbiamo oscillato attorno alla 70a posizione. Quindi un leggero miglioramento, ancora troppo presto per dire che si è davanti ad una svolta, ma un piccolo segnale che non va sottovalutato: forse la strada intrapresa può essere quella giusta. In effetti, nel nostro Paese non si è mai affrontato in modo strutturale il tema della prevenzione della corruzione, lasciando di fatto alle sole forze dell’ordine e ai tribunali sia il compito di reprimere, sia quello di prevenire. Eppure dalla classifica di Transparency International a quella della World Bank, al rapporto anticorruzione dell’Unione Europea sono anni che l’opinione pubblica – nazionale e internazionale – ci addita su questo tema come la cenerentola dei paesi economicamente più sviluppati. Dando dunque per assodato che il problema corruttivo sia ben radicato nel nostro paese, come possiamo risolverlo, nell’auspicio di avvicinarci, tra 10-15 anni, alla top ten dei paesi virtuosi?
A mio sommesso avviso diventa cruciale la ‘politica di prevenzione’ che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sta sviluppando in un intreccio virtuoso di regole e di cultura, di law e di soft law. E in tal senso si muove il Legislatore, che nell’ultimo provvedimento emanato ha rafforzato i poteri dell’ANAC, con l’obiettivo di trasformare l’authority di vigilanza anche in un regolatore del mercato. E in effetti a livello di regole di prevenzione probabilmente il quadro è chiaro, anche se tutto è perfettibile e in continuo divenire. Sul fronte della corruzione ‘dai privati verso la p.a.’ abbiamo il decreto legislativo 231 del 2001; sul fronte della corruzione ‘dentro la p.a.’ la legge 190 del 2012[…].>>

Se interessati a saperne di più, potete trovare il testo su Pavia University Press.

Anti-corruzione; il termine del 2014 per pubblicare la relazione

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Anti-corruzione; il termine del 2014 per pubblicare la relazione

Entro la fine dell’anno, i responsabili anti-corruzione devono pubblicare sul sito internet
dell’ateneo la relazione sulle attività svolte e sull’applicazione delle norme e del piano per la
prevenzione della corruzione. La relazione deve essere redatta sulla base del modello dettato
dall’Autorità nazionale anti corruzione (Anac), reso noto solo venerdì 12 dicembre. Anche in
questo caso si può evidenziare una certa meccanicità nell’adempimento poiché la stessa Autorità
richiede lo stesso adempimento per tutte le amministrazioni, nello stesso formato predisposto,
senza modifiche e senza tenere conto della specificità del sistema universitario.
Non si richiede invece l’approvazione della relazione da parte dell’organo di indirizzo politico
che resta un atto proprio ed esclusivo del Responsabile della prevenzione della corruzione. La
relazione costituisce un passaggio preliminare assai rilevante in vista dell’approvazione del
prossimo piano anti-corruzione, che ricordiamo, deve essere approvato, per il triennio
2015/2017, da parte dell’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile
anti-corruzione, entro il 31 gennaio 2015.

Il contenuto

Lo schema di Relazione è suddiviso in tre parti. Sul link seguente è possibile comprendere quali siano queste tre parti.

Approfondimenti_Università_Anticorruzione_ ultimi giorni per pubblicare la relazione sul sito dell’universita

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 il 23.12.2014

 

Università non statali escluse dagli obblighi dell’anti-corruzione

Mag 13, 2016 | Posted by in Archivio | Commenti disabilitati su Università non statali escluse dagli obblighi dell’anti-corruzione

Una recente sentenza del 15 giugno 2015 del Tar Lazio ha giudicato illegittima la delibera n.
144/2014 adottata in data 7 ottobre 2014, con la quale l’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac),
nell’affrontare una serie di questioni riguardanti la recente normativa in materia di obblighi di
trasparenza e pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha ritenuto che anche
le Università cosiddette «libere» e cioè le Università non statali legalmente riconosciute siano
assoggettate a tale disciplina, poiché sarebbero comprese nella nozione di «amministrazioni
pubbliche» di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165 del 2001. Il ricorso è stato proposto
dall’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. In sostanza questo significa che alle
Università cosiddette libere non si applicano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
Dlgs n.33 del 2013, in quanto esse non rientrano nella nozione di amministrazioni pubbliche
La questione della qualificazione pubblica
In base a una lettura del Testo Unico n. 1592 del 1933 conforme al principio di libertà della scuola
di cui all’articolo 33, comma 3, Costituzione, la sentenza avverte che deve escludersi che
l’appartenenza alla categoria di cui al n. 2 dell’articolo 1 del Testo Unico implichi per l’università
cosiddetta “libera” la qualificazione di persona giuridica pubblica. La questione è importante
anche per l’impatto che può avere per le università di cui non può non sfuggire che allo stesso
modo delle Università libere svolgono attività di ricerca ai sensi dell’art.33 della Costituzione e
quindi sarebbe al caso che la stessa autorità evidenziasse bene il ragionamento logico che sta
alla base di questa affermazione. Inoltre le università libere non possono però essere
considerate una volta enti pubblici e per altri aspetti no in quanto altrimenti il sistema non
regge. Ad esempio l’Università di Kore Enna ha natura (quale libera università appartenente alla
categoria di cui al n. 2 dell’articolo 1 T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D.
31/08/1933 n. 1592) di persona giuridica di diritto privato, tuttavia dal riconoscimento (sempre
articolo 1 del T.U.) della personalità giuridica non deriva una chiara e netta natura privata della
stessa. Anzi, un’indicazione in senso contrario potrebbe trarsi dalla circostanza che, in passato,
per alcune università vi era stata una espressa qualificazione pubblicistica (vedi a esempio
l’articolo 1 del R.D. n. 1163/39 per l’Università Cattolica del sacro Cuore) sicché inevitabile appare
il ricorso ai cosiddetti indici sintomatici, e in riferimento all’Università Pro Deo il principio di
pubblicità è stato enunciato dalla sentenza 9/11/1974 n. 3480 delle Sezioni unite civili della
Corte di Cassazione sulla base di indicatori, tratti dalla normativa positiva, ritenuti sufficienti
per configurare, attraverso una sostanziale equiparazione nella natura e nelle finalità delle
università libere alle università statali, un rapporto di ausiliarietà con lo Stato. Certamente non
può negarsi la figura un Organismo di diritto pubblico, e come tale un’«amministrazione
aggiudicatrice» ai sensi dell’articolo 3, comma 15, del Dlgs 163/2006 in attuazione della
sopravvenuta direttiva 18/2004/CE assoggettata alle regole dettate dal Dlgs 157/1995, poiché
presenta i tre requisiti individuati dal diritto comunitario: a) la personalità giuridica; b) il
soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;
c) la sottoposizione ad influenza pubblica. Detta circostanza non significa però che tale soggetto
associativo sia ontologicamente omologabile, ad ogni effetto, a una «Pubblica
amministrazione», ossia ad una persona giuridica pubblica non ordinata in forma societaria o
associativa e che svolge le proprie funzioni con modalità di tipo prevalentemente autoritativo.
Deve essere precisata la natura dell’Università
Sempre lo stesso articolo 3 del Dlgs n. 163/2006 ben distingue al suo comma 25, all’interno della
categoria delle «amministrazioni aggiudicatrici» (a sua volta anch’essa confluente nella più
generale nozione di «enti aggiudicatrici») le «amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici
territoriali». È un ente assoggettato al controllo della Corte dei Conti per fatti di gestione ai sensi
dell’art. 1 e 3 della L. n. 20/1994, in considerazione che sulla scorta della già citata
giurisprudenza costituzionale, per la devoluzione di fattispecie alla giurisdizione della Corte dei
Conti, il “discrimen” della giurisdizione contabile risiede nella natura pubblica delle risorse
finanziarie di cui esso si avvale, avendo il legislatore del 1994 inteso tutelare il patrimonio
pubblico. Pertanto non si può solo per i fini della trasparenza escludere l’Università libera dal
novero delle amministrazioni pubbliche. Alla fine che applicazione si ha del precetto
legislativo?.Forse sarebbe il caso di intervenire a precisare la particolare natura delle Università
all’interno del panorama pubblico italiano e quindi con riferimento alla delibera n.144 prevedere
la corretta applicazione. Non si possono fare norme astratte e generali ma spiegare l’obiettivo
del legislatore all’interno di un contesto, quello delle università, la cui legge fondamentale
continua ad essere lo statuto che è diverso in tutti gli atenei ed è espressione dell’autonomia
riconosciuta dalla Costituzione.