Split payment e Iva; come funziona il meccanismo per gli Atenei

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Split payment e Iva; come funziona il meccanismo per gli Atenei

E’ datato 23 gennaio il decreto a firma del ministro dell’Economia che scioglie gli ultimi dubbi
circa il nuovo meccanismo del cosiddetto split payment in materia di Iva, introdotto dalla legge
di Stabilità 2015. In realtà il decreto per la maggior parte rappresenta una conferma delle
disposizioni già note, cui sono tenute, dal 1 gennaio 2015, le Pa interessate, relative agli effetti
sui soggetti passivi fornitori, sull’esigibilità dell’imposta e sul versamento della stessa che sarà
effettuato non oltre il 16 del mese successivo a quello di esigibilità, tramite apposito codice
tributo, senza possibilità di compensazione.
Atenei
Per gli atenei che sono già titolari dei conti presso la Banca d’Italia, il versamento avverrà
tramite modello F24 EP approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
del 28 giugno 2013. L’imposta potrà essere versata anche per ciascun giorno del mese per il
quale si è verificata la condizione di esigibilità nonché per ogni singola fattura pagata. Per le
fatture soggette allo split payment il fornitore (ed è questa una novità che dovrà essere
immediatamente comunicata) dovrà inoltre annotare sulle stesse la dicitura “scissione dei
pagamenti”.
Il meccanismo
Per le fatture rientranti nell’ambito della sfera istituzionale dell’ateneo si dovrà procedere al
pagamento separato dell’imponibile a favore del fornitore e dell’Iva all’Erario mentre per quelle
attinenti la sfera commerciale oltre a mantenere il comportamento descritto si dovrà procedere
all’annotazione delle stesse nei registri Iva entro il 15° giorno del mese successivo all’esigibilità
delle stesse. E’ prevista un’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate attraverso il
flusso informatizzato che si attiverà con la fatturazione elettronica a regime nonché da parte
degli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di quelli di revisione interna. I
soggetti passivi fornitori che hanno effettuato operazioni di cui all’articolo 17-ter del decreto n.
633/1972 potranno risultare beneficiari dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta
detraibile a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 e nel
limite dell’imposta applicata alle operazioni di “scissione dei pagamenti” effettuate.
Fuori dall’applicazione
In merito ad ulteriori problematiche inerenti le operazioni effettuate tramite il Fondo
economale, le carte di credito aziendali e i rimborsi in occasione di viaggi e missioni del proprio
personale, il decreto Mef non fa alcun cenno. Tuttavia, dalla lettura delle disposizioni, si può
ritenere che siano da mantenere escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni dei
regimi speciali (editori e agenzie di viaggio) in cui l’Iva non viene esplicitamente esposta nei
documenti giustificativi. Analogamente a tale principio, considerato che il decreto Mef
menziona solo le operazioni per le quali viene emessa fattura ai sensi dell’articolo 21 del decreto
n. 633/1972, possono considerarsi escluse dallo split payment anche tutte quelle operazioni che
trovano giustificazione in documenti di spesa quali scontrini parlanti e ricevute fiscali che non
prevedono l’esposizione dell’Iva in maniera esplicita e che per loro natura debbono comunque
essere contenute all’interno di precisi limiti di importo prefissati dai regolamenti interni
dell’ateneo. Solo in questi ambiti, ferme restando le cause di esclusione previste dal comma 2 del
nuovo articolo 17-ter, le norme sembrano sottrarre al nuovo meccanismo d’imposta le
operazioni di approvvigionamento minori.

L’articolo è stato scritto dal dott. Alberto Domenicali e dal dott. Vincenzo Tedesco in data 04.02.2015 e pubblicato su Scuola24