Parte il piano d’assunzione straordinario 2016 nelle Università

Giu 23, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Parte il piano d’assunzione straordinario 2016 nelle Università

L’ultima legge di stabilità si è contraddistinta tra l’altro per aver previsto in modo innovativo alcune procedure straordinarie che garantissero da un parte un reclutamento e quindi un ricambio nelle università dall’altra un intervento finanziario teso a favorire questa attività. In particolare Il comma 206 della legge n.208/2015 ha previsto un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia. A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (Ffo) di 6 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni annui dal 2017.

Le norme sulle assunzioni

In materia si ricorda che l’articolo 66, co. 13-bis, del Dl 112/2008 (legge 133/2008) ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso (limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a decorrere dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente) e ha previsto che all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, «tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del Dlgs 49/2012». Quest’ultimo, infatti, ha individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un Dpcm la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi. Il Dpcm e intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017. Da ultimo, il contingente assunzionale delle università statali – espresso in termini di punti organico (corrispondente al costo medio nazionale di un professore di prima fascia), utilizzabili per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università – è stato definito, per l’anno 2015, dal Dm 21 luglio 2015, n. 503

Le procedure di reclutamento del piano

Con decreto del ministero dell’Università e dell’Economia n.242 del 8/4/2016 comunicato in questi giorni alle Università è stato varato il meccanismo del reclutamento straordinario che presenta caratteristiche innovative in quanto si prevede l’attribuzione di un contingente di punti organico commisurato secondo l’ordine crescente del numero di soggetti afferenti alle università statali e alle istituzioni ad ordinamento speciale che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia ai sensi della legge n,240/2010 o anche l’idoneità ai sensi della legge n.210/1998. In buona sostanza minore è il tasso di “idonei” interni maggiore sono i punti assegnati. Se si guarda la tabella allegata al provvedimento si nota che le scuole ad ordinamento speciale (in primis la Scuola Imt di Lucca e lo Iuss di Pavia con 0 idonei interni beneficiano di 1 punto organico fino a scendere ad esempio a Roma la Sapienza che beneficia di 2 punti organico ma ha ben 479 idonei interni di I fascia). Inoltre lo stesso provvedimento vincola una quota dell’assegnazione di punti dallo 0,2 allo 0,4 al reclutamento di docenti esterni all’ateneo. Ancora una volta si evidenzia la volontà del legislatore di privilegiare un principio di mobilità nel settore del personale docente quasi mai utilizzato nell’applicazione quotidiano e
sempre utilizzato con il meccanismo degli incentivi ministeriali. Anche nella bozza del decreto del Ffo del 2016 il ministero cofinanzierà il reclutamento di professori provenienti dall’esterno degli atenei. Le procedure di reclutamento straordinario dei professori di I fascia possono effettuarsi ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del provvedimento in questione non prima del mese in corso e comunque non oltre il mese di dicembre 2016.

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 23.06.2016

Nel reclutamento dei docenti conta indicare il settore scientifico-disciplinare

Giu 16, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Nel reclutamento dei docenti conta indicare il settore scientifico-disciplinare

L’indicazione del profilo scientifico in una procedura di reclutamento di associato (ex articolo 18 legge 240/2010) non può assurgere a momento valutativo della stessa procedura. È quanto afferma la pronuncia n.830 del 28 aprile 2016 emessa dalla terza sezione del Tar Lombardia. In particolare la pronuncia tra le altre cose si sofferma sull’esplicazione dei giudizi collegiali dei commissari chiamati a valutare i candidati che hanno presentato domanda alla procedura in questione.

Cosa prevede la norma

Nella fattispecie i giudizi sono in contrasto con quanto previsto dall’articolo18 della legge 240/2010 (la riforma Gelmini) poiché la norma richiede che la specificazione dell’eventuale profilo «avvenga “esclusivamente” tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Tale profilo è dalla norma, seppur nella sua asciutta formulazione, tenuto distinto dalle “informazioni” sulle specifiche funzioni che il professore andrà a svolgere, che proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, ma non possono avere alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale individuato». Questa impostazione vincola le università a specificare il settore concorsuale e l’eventuale profilo solo attraverso l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari, non potendosi aggiungere altri elementi che possono limitare potenzialmente gli aventi titolo. Non si tratta in questo caso come sostenuto dalla parte soccombente di “doppiare” la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, come paventano le difese dell’Università e del contro-interessato.

La commissione è andata oltre al bando

La sentenza specifica che «si tratta di procedure distinte finalizzate ad esiti diversi.Il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, come delineato dall’articolo 16 della legge 240/2010, non costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo tra i singoli partecipanti, in quanto la commissione è chiamata a valutare il curriculum di studi e professionale dei diversi candidati al fine di verificare il possesso dei requisiti di “maturità scientifica” necessari per poter accedere alle successive procedure concorsuali per la nomina a docente di prima e di seconda fascia. Tali ultime procedure, invece, che determinano l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, sono improntate alla scelta, attraverso una selezione comparativa, del miglior candidato in relazione al posto da ricoprire, individuato, secondo il disposto di cui all’articolo 18 della legge 240/2010, esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari». In buona sostanza l’operato della commissione è andato oltre al profilo indicato nel bando nel momento in cui ha fatto assurgere le «informazioni» sulla tipologia di «impegno clinico e scientifico a criteri di valutazione, così integrando la specificazione del profilo con elementi ulteriori rispetto alla indicazione del settore scientifico-disciplinare». Questo comportamento la commissione l’aveva già avuto nel momento della definizione dei criteri di valutazione dei candidati dove l’indicazione dell’«esperienza di direzione di unità operativa complessa» ha avuto un peso fondamentale e la commissione diversamente operando ha scambiato secondo il Tar la procedura di selezione per il reclutamento di un professore associato con quella per un incarico di struttura complessa. È proprio per questo che la commissione va rinnovata, secondo il Tar, nella sua composizione.

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 16.06.2016

Nel reclutamento gli Atenei devono seguire le graduatorie

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Nel reclutamento gli Atenei devono seguire le graduatorie

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2927/2015 ) relativa alla procedura di
chiamata di un ricercatore universitario a tempo determinato, ex articolo 24 L. 240/2010,
conferma che non è possibile considerare l’esito della selezione come un albo degli idonei.
La procedura che nel caso specifico riguardava l’ateneo Federico II di Napoli si era conclusa con
la formulazione di una proposta di chiamata del candidato collocatosi al secondo posto della
graduatoria finale e tale delibera era stata motivata dal Consiglio di Dipartimento in ragione
dell’asserito criterio della maggiore corrispondenza al profilo del soggetto da reclutare . Tale
deliberazione (di proposta di chiamata) e gli altri atti presupposti erano stati impugnati dal
candidato classificatosi al primo posto della graduatoria. In primo grado, il Tar territoriale si era
pronunciato con una sentenza (n. 4237/2014 ) di accoglimento del ricorso riscontrando
l’illegittimità dell’operato dell’ateneo. Secondo il Tar, una volta effettuata la procedura, non è
possibile trattare la graduatoria alla stregua di un albo dal quale attingere, pena la
compromissione dei fondamentali principi di trasparenza, di selettività nell’accesso e di certezza
dei rapporti, ciò per tacere che avallare la tesi sostenuta dalla difesa dell’ateneo determinerebbe
un insanabile contrasto con i principi ispiratori della Carta europea dei ricercatori oltre che con
la ratio sottesa alla riforma. Pertanto aveva ritenuto illegittima la previsione di cui all’articolo 19
del bando di concorso, laddove consentiva al Consiglio di Dipartimento di discostarsi
motivatamente dalla graduatoria, essendo ciò in contrasto con la lettera e la ratio del predetto
articolo 24 della legge n. 240/2010.
In particolare il Regolamento di ateneo sulle procedure di chiamata dei ricercatori non può
essere considerato un “regolamento di delegificazione”, bensì una normale fonte di secondo
grado che, se in contrasto con la norma primaria, ben può essere disapplicata dal giudice
amministrativo anche in assenza di una specifica impugnazione (Consiglio Stato, VI, n. 5098 del
2007 e richiami ivi contenuti). Il principio ribadito da Palazzo Spada si presenta rilevante poiché
specifica nel complesso quadro normativo disegnato dalla legge 240/2010 la tipologia di esito
che deriva a valle della procedura di reclutamento di ricercatore a tempo determinato «a» e «b»
e cioè che si tratta di una vera e propria procedura di selezione.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 22.07.2015