Le università alla prova del codice degli appalti
Il Dlgs 50 del 19 aprile scorso ha introdotto il nuovo codice degli appalti non senza qualche
problema di successione delle nuove disposizioni con quelle del precedente codice e soprattutto
con le procedure in corso alla data di emanazione.
L’entrata in vigore
Con un comunicato congiunto del 22 aprile scorso, il ministero delle Infrastrutture e l’Autorità
nazionale anticorruzione hanno fornito alle Pa le indicazioni in cui si precisa che «La nuova
disciplina in materia di contratti pubblici… come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle
procedure ed ai contratti per i quali i bandi … con cui si indice la procedura … siano pubblicati a
decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici».
Un successivo comunicato dell’Anac in data 3 maggio annuncia che, tenuto conto delle
segnalazioni ricevute, in considerazione del principio generale di cui all’articolo 11 delle preleggi
al codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, la decorrenza
del nuovo codice riguarda bandi e avvisi pubblicati a partire dal 20 aprile. Questo perché
nonostante nel nuovo codice sia presente l’art. 220 che prevede che «il presente codice entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale» e l’art. 216 che a sua volta
stabilisce che il codice «si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi con cui si indice
la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore», si è ritenuto che non fosse sufficiente per individuare il discrimine temporale di
applicazione di vecchio e nuovo codice e che quindi vi fosse incertezza in materia tanto da
richiedere un intervento sollecito chiarificatore. La questione non è di lana caprina se si pensa
che proprio il 19 aprile sono stati pubblicati molti bandi delle pubbliche amministrazioni e anche
di Università e quindi una decorrenza del nuovo codice dal giorno successivo avrebbe consentito
di gestirli secondo le precedenti disposizioni del Dlgs 163/2006.
L’intervento dell’Anac
Le novità del nuovo codice sono numerose e in alcuni casi non del tutto convincenti visto anche
l’elenco di norme abrogate, di quelle che sopravvivono e delle questioni già indicate di diritto
transitorio mentre resta ancora vigente il regolamento attuativo di cui al Dpr 207/2010 fino a
completa attuazione della nuova normativa. È lo stesso codice che demanda all’Anac, all’art. 213,
comma 2, un ruolo di regolazione di dettaglio, cosiddetta soft-regulation, a favore delle stazioni
appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione, su tutti gli aspetti che richiedono un
approfondimento e una definizione di dettaglio. Di conseguenza l’Anac, ha già avviato sul
proprio sito istituzionale, il 28 aprile scorso, una consultazione relativa a 7 documenti guida che
le pubbliche amministrazioni dovranno seguire nell’esecuzione di procedure di acquisizione ed
esecuzione lavori. Si tratta in particolare dei seguenti temi:
– Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
– Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento,
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del
Codice);
– Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni (art. 31 del Codice);
– Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
(art. 36 del Codice);
– Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);
– Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
– Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).
Le pubbliche amministrazioni avranno quindi tempo fino alle ore 12 del giorno 16 maggio
2016 per inviare i propri suggerimenti, peraltro richiesti esplicitamente in più parti dei
documenti citati, tramite la compilazione di un apposito modulo che verrà messo a disposizione
dall’Autorità. Si evidenziano già le difficoltà delle pubbliche amministrazioni (visto il ristretto
tempo concesso per inviare suggerimenti) non sapendo ancora esattamente in che termini si
possa incidere sui vari aspetti indicati. Dalla lettura dei primi documenti pubblicati dall’Anac si
evince chiaramente l’intenzione di adottare una regolamentazione snella ed efficace anche se
ancora non abbiamo chiaro la capacità con cui le diverse pubbliche amministrazioni riusciranno
a recepire le linee guida dell’Autorità mutuando l’esperienza del precedente codice. Anche se si
avrà modo successivamente di analizzare i singoli dettagli di ciascuna specifica tematica
proposta dalle linee guida, già ora ne emerge complessivamente un quadro ancora in fase di
composizione in cui l’Autorità giocherà un ruolo fondamentale nelle scelte di impostazione e
regolazione del sistema.
L’articolo è stato pubblicato su Scuola24 e scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali