Le università alla prova del codice degli appalti

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Le università alla prova del codice degli appalti

Il Dlgs 50 del 19 aprile scorso ha introdotto il nuovo codice degli appalti non senza qualche
problema di successione delle nuove disposizioni con quelle del precedente codice e soprattutto
con le procedure in corso alla data di emanazione.
L’entrata in vigore
Con un comunicato congiunto del 22 aprile scorso, il ministero delle Infrastrutture e l’Autorità
nazionale anticorruzione hanno fornito alle Pa le indicazioni in cui si precisa che «La nuova
disciplina in materia di contratti pubblici… come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle
procedure ed ai contratti per i quali i bandi … con cui si indice la procedura … siano pubblicati a
decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici».
Un successivo comunicato dell’Anac in data 3 maggio annuncia che, tenuto conto delle
segnalazioni ricevute, in considerazione del principio generale di cui all’articolo 11 delle preleggi
al codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, la decorrenza
del nuovo codice riguarda bandi e avvisi pubblicati a partire dal 20 aprile. Questo perché
nonostante nel nuovo codice sia presente l’art. 220 che prevede che «il presente codice entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale» e l’art. 216 che a sua volta
stabilisce che il codice «si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi con cui si indice
la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore», si è ritenuto che non fosse sufficiente per individuare il discrimine temporale di
applicazione di vecchio e nuovo codice e che quindi vi fosse incertezza in materia tanto da
richiedere un intervento sollecito chiarificatore. La questione non è di lana caprina se si pensa
che proprio il 19 aprile sono stati pubblicati molti bandi delle pubbliche amministrazioni e anche
di Università e quindi una decorrenza del nuovo codice dal giorno successivo avrebbe consentito
di gestirli secondo le precedenti disposizioni del Dlgs 163/2006.
L’intervento dell’Anac
Le novità del nuovo codice sono numerose e in alcuni casi non del tutto convincenti visto anche
l’elenco di norme abrogate, di quelle che sopravvivono e delle questioni già indicate di diritto
transitorio mentre resta ancora vigente il regolamento attuativo di cui al Dpr 207/2010 fino a
completa attuazione della nuova normativa. È lo stesso codice che demanda all’Anac, all’art. 213,
comma 2, un ruolo di regolazione di dettaglio, cosiddetta soft-regulation, a favore delle stazioni
appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione, su tutti gli aspetti che richiedono un
approfondimento e una definizione di dettaglio. Di conseguenza l’Anac, ha già avviato sul
proprio sito istituzionale, il 28 aprile scorso, una consultazione relativa a 7 documenti guida che
le pubbliche amministrazioni dovranno seguire nell’esecuzione di procedure di acquisizione ed
esecuzione lavori. Si tratta in particolare dei seguenti temi:
– Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
– Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento,
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del
Codice);
– Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni (art. 31 del Codice);
– Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
(art. 36 del Codice);
– Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);
– Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
– Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).
Le pubbliche amministrazioni avranno quindi tempo fino alle ore 12 del giorno 16 maggio
2016 per inviare i propri suggerimenti, peraltro richiesti esplicitamente in più parti dei
documenti citati, tramite la compilazione di un apposito modulo che verrà messo a disposizione
dall’Autorità. Si evidenziano già le difficoltà delle pubbliche amministrazioni (visto il ristretto
tempo concesso per inviare suggerimenti) non sapendo ancora esattamente in che termini si
possa incidere sui vari aspetti indicati. Dalla lettura dei primi documenti pubblicati dall’Anac si
evince chiaramente l’intenzione di adottare una regolamentazione snella ed efficace anche se
ancora non abbiamo chiaro la capacità con cui le diverse pubbliche amministrazioni riusciranno
a recepire le linee guida dell’Autorità mutuando l’esperienza del precedente codice. Anche se si
avrà modo successivamente di analizzare i singoli dettagli di ciascuna specifica tematica
proposta dalle linee guida, già ora ne emerge complessivamente un quadro ancora in fase di
composizione in cui l’Autorità giocherà un ruolo fondamentale nelle scelte di impostazione e
regolazione del sistema.

L’articolo è stato pubblicato su Scuola24 e scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali

Per l’Università scatta l’ora del piano integrato della performance

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Per l’Università scatta l’ora del piano integrato della performance

Sono state pubblicate per la consultazione pubblica che terminerà il 26 giugno 2015 le linee
guida per la gestione integrata delle performance negli atenei. Si tratta di un documento molto
complesso che cerca di rispondere in primis ai nuovi compiti assegnati dalla legge all’Anvur. Si
ricorda che nell’estate del 2013 l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ha acquisito nuove competenze in materia di valutazione delle attività
amministrative degli atenei e degli enti di ricerca vigilati dal Miur. Affiancando questa nuova
attività alle proprie funzioni di valutazione esterna della didattica e della ricerca, l’Agenzia ha
impostato il nuovo ruolo in una prospettiva sistemica. In particolare queste linee guida possono
esser lette come la necessità riconosciuta di tener conto delle specificità del mondo
dell’università e della ricerca. Tale interpretazione dovrebbe essere ulteriormente rafforzata
dalla recente riforma della Pa attualmente in discussione in Parlamento e dalle istanze di
riordino della disciplina per la gestione della performance stabilite dal Dl 90/2014 (convertito
poi, con modificazioni, dalla legge 114/2014), in cui viene attribuito al dipartimento della
Funzione pubblica un nuovo ruolo di indirizzo all’interno della nascente Rete nazionale per la
valutazione delle altre amministrazioni pubbliche.
I principi a cui attenersi
Il documento fornisce indicazioni operative alle università italiane per la gestione e la
valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione,
nel rispetto dell’autonomia garantita all’università̀ dall’articolo 33 della Costituzione (che la
differenzia, all’interno del comparto, dagli enti pubblici di ricerca e in generale da tutte le
pubbliche amministrazioni italiane). Tra le novità più importanti si rinvengono alcune esigenze
più volte espresse dal Codau che ha evidenziato le singolarità degli atenei, recepita anche
all’interno della legislazione di fonte primaria, basata su due specifiche logiche, diverse e
complementari:
– la logica accademica, basata su principi di autonomia e autoregolazione del lavoro di tipo
professionale (in senso lato);
– la logica tecnico-amministrativa, basata su principi di organizzazione gerarchica e
orientamento agli obiettivi.
Ne consegue ad esempio l’idea del c.d. “Piano integrato” caratterizzata da una nozione
“allargata” di performance, intesa non tanto come l’insieme delle attività̀ ordinarie e ripetute
dell’amministrazione osservabile attraverso i suoi prodotti tipici (output), quanto piuttosto come
la capacità delle università̀ di relazionarsi dinamicamente con il mondo esterno in modo
reciprocamente vantaggioso, duraturo e sostenibile (outcome e impatto).
Le cinque azioni da individuare
Il Piano che viene descritto nella bozza delle linee guida dovrà essere redatto secondo i criteri di
valutazione indicati qui di seguito, suddivisi nelle cinque sezioni minime ritenute necessarie per
una corretta gestione del ciclo della performance.
1.Integrazione con la programmazione strategica
– Riferimenti espliciti e coerenti con l’ultimo aggiornamento del documento di programmazione
strategica triennale;
– presenza all’interno del documento di programmazione triennale del riferimento alla
performance, alla trasparenza e anticorruzione e agli obblighi connessi. In particolare grande
spazio verrà dato alla gestione delle aree di rischio secondo i principi contenuti nelle direttive
europee.
2.Performance organizzativa
– Presenza, grado di articolazione e pertinenza degli obiettivi operativi;
– adeguatezza del processo di costruzione e condivisione degli obiettivi (partecipazione attiva di
tutte le strutture dell’amministrazione)
– coerenza interna tra i diversi obiettivi (identificazione e gestione dei trade off);
– sostenibilità̀degli obiettivi rispetto alle risorse disponibili e all’orizzonte temporale;
– metodologia dell’analisi del benessere organizzativo, esiti e utilizzo dei risultati.
3.Analisi dei rischi
– Rispondenza della analisi alle norme vigenti e alle direttive Anac;
– coerenza dell’analisi dei rischi rispetto alla programmazione strategica di ateneo;
– raccordo non formale con la pianificazione della performance organizzativa e individuale.
4.Trasparenza e anticorruzione
– Rispondenza della analisi alle norme vigenti e alle direttive Anac;
– coerenza del Piano rispetto alla programmazione strategica di ateneo;
– raccordo non formale con la pianificazione della performance organizzativa e individuale.
5.Performance individuale
– Metodologia nell’assegnazione degli obiettivi alle diverse unitàoperative (uffici) e
nell’attribuzione dei risultati;
– utilizzo coerente della misurazione dei risultati per l’assegnazione dei premi;
– argomentazioni ed evidenze a supporto della scelta (eventuale) di non procedere alla
valutazione della performance individuale.
In buona sostanza una mezza rivoluzione o meglio un tentativo sacrosanto di razionalizzare i
vari documenti di programmazione e i vari adempimenti a carico degli atenei. Ci si augura che
gli obiettivi di semplificazione siano alla fine coerenti e vadano nella direzione di rafforzare
l’autonomia e la specificità delle università.

Firma elettronica per acquisti di beni e servizi all’Università

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Firma elettronica per acquisti di beni e servizi all’Università

Dal 1° gennaio di quest’anno sono in vigore anche per le Università le nuove modalità di
sottoscrizione elettronica dei contratti pubblici conclusi mediante scrittura privata, che
riguardano lavori, servizi e forniture, ad opera delle modifiche all’articolo11, comma 13, del Dlgs
163/2006 apportate dal Dl 145/2013, convertito con modificazioni nella legge 9/2014. In caso di
mancata osservanza delle prescrizioni normative la conseguenza prevista è quella della più
grave forma di invalidità del contratto, la nullità.
Come si realizza la stipulazione in forma elettronica
Partendo dalle attuali norme vigenti per il settore universitario in tema di acquisizione di beni,
servizi, forniture ed esecuzione lavori, è necessario anzitutto precisare che i contratti realizzati
tramite il Mepa–Mercato elettronico della Pubblica amministrazione – già assolvono alla
condizione richiesta. Per altre tipologie di contratti, in assenza di una specifica norma del
regolamento di ateneo per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, si può
ritenere che l’obbligo in parola possa essere assolto, per i contratti che sono conclusi mediante
scambio di corrispondenza, tramite la sottoscrizione con firma digitale di un ordine da parte di
un responsabile dell’ateneo a ciò autorizzato (direttore generale, dirigente area
approvvigionamenti, segretario di dipartimento, ecc. ) che andrà trasmesso al fornitore tramite
Pec. Il fornitore a propria volta, ricevuto l’ordine potrà, a seconda dei casi: rispondere firmando
elettronicamente lo stesso per accettazione e in tal caso dovrà essere assolta l’imposta di bollo ai
sensi dell’articolo 2, allegato A, Dpr 642/1972; rispondere firmando elettronicamente una lettera
di accettazione che faccia riferimento all’ordine ricevuto; non rispondere dando luogo
direttamente alla fornitura e in tal caso il contratto si ritiene concluso nel tempo e nel luogo ove
ha avuto inizio la prestazione, ai sensi dell’articolo 1327 del codice civile.
Fornitori senza Pec
Se il fornitore dell’ateneo non è provvisto di Pec, l’ordine firmato digitalmente potrà essere
trasmesso anche tramite posta elettronica ordinaria mentre se non è provvisto di firma digitale
potrà comunque visualizzare l’ordine ricevuto e sottoscritto digitalmente tramite una delle più
comuni applicazioni idonee a visualizzare i documenti firmati digitalmente, liberamente e
gratuitamente scaricabili dalle pagine web delle autorità di certificazione (a esempio ArubaSign
e Dike per i formati con estensione p7m e acrobat reader versione 11 per quelli con estensione
pdf). Va precisato che la norma relativa alla stipulazione di contratti conclusi mediante scrittura
privata in modalità elettronica si applica anche per gli acquisti in ambito Ue ed extra-Ue in
quanto non sono previste eccezioni. Infine è da ritenersi valido anche l’ordine di fornitura
effettuato sul portale di una ditta fornitrice perché soddisfa il requisito del contratto stipulato in
modalità elettronica. Tanta elettronica corrisponderà a un cambiamento di mentalità nella
gestione delle attività quotidiane? Staremo a vedere.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali in data 10.03.2015 e pubblicato su Scuola24

Per le università cambiano le modalità di comunicazione delle varianti d’opera

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Per le università cambiano le modalità di comunicazione delle varianti d’opera

Con comunicato del 17 marzo 2015 l’Anac ha fornito le nuove modalità di trasmissione delle variati in corso d’opera di lavori, di cui all’articolo 37 della legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). La nuova modalità si è resa indispensabile in quanto, dall’esame delle prime comunicazioni effettuate all’Autorità, è emerso un quadro talvolta incompleto della documentazione allegata e delle informazioni complementari rispetto agli obblighi introdotti dall’ex Avcp ovvero carente sul piano della chiarezza e coerenza delle
informazioni e degli atti da trasmettere. In alcuni settori la documentazione è organizzata
secondo procedure e modelli che si discostano da quelli previsti dal regolamento di attuazione
del codice dei contratti, di conseguenza è stato predisposto un «modulo di trasmissione» in
modo che le informazioni salienti richieste dall’articolo 37 e dai precedenti comunicati
(confermati) siano già estratte, controllate e raccolte in elenchi prima della trasmissione.
Le modalità di comunicazione
La comunicazione da effettuare, che si ricorda va fatta esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.anticorruzione.it entro 30 giorni dall’adozione della variante, deve contenere in
allegato l’elenco generale della documentazione con eventuali codici di lettura e consultazione.
Andrà effettuata una distinta comunicazione ogni Cig (con relativo Cup), salvo i Cig aggiuntivi
per le varianti che superano il quinto d’obbligo. Deve inoltre essere integrata la documentazione
volta a contestualizzare la variante rispetto all’arco temporale del contratto con l’obbligo di
produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe, ecc.
nonché lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei
lavori comunque contabilizzati sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il
maturato economico in apposito Sal. In questo quadro assume particolare rilevanza la figura del
responsabile del procedimento (Rup), il quale ha tra i suoi compiti l’accertamento delle cause
delle varianti. Il Rup deve produrre apposita relazione nella quale espone l’iter logico e
giustificativo della variante in maniera indipendente dagli accertamenti della direzione lavori,
con evidenza delle fasi del procedimento, dalla progettazione, all’affidamento, all’evoluzione dei
quadri economici, alle Conferenze dei servizi e alle prescrizioni impartite dagli Enti tenuti a
esprimersi ai sensi della normativa vigente, fino alle principali vicissitudini occorse durante
l’esecuzione. Il Rup dovrà altresì esprimersi sulla completezza e adeguatezza dei dati e degli
accertamenti preliminari mettendo così in relazione le cause della variante con le eventuali
inadeguatezze dei dati e delle ricerche e studi preliminari utilizzati per la progettazione, in tutti i
livelli della stessa. Dovranno essere altresì allegati gli eventuali pareri di Enti terzi – organi
deliberanti a qualsiasi titolo, valutate le motivazioni di eventuali disarmonie tra gli esiti della
Conferenza dei servizi e i pareri in seguito rilasciati dai medesimi Enti, indicati gli eventuali
pareri sulla variante da parte del progettista, del verificatore, del collaudatore in corso d’opera,
ecc. – se espressi. Nella relazione del Rup, eventualmente si valuteranno anche i rapporti tra la
variante oggetto di trasmissione e le “varianti migliorative” proposte in fase di offerta nonché la
relazione tra la variante e l’adeguatezza della progettazione delle interferenze.
Le varianti da comunicare all’Autorità
Sono da comunicare a carico del Rup le varianti in cui: l’importo dell’appalto a base di gara sia
superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del Dlgs n.163/2006 (attualmente 5,2 mln
di euro);l’importo sia superiore al 10 % del contratto originario. Tuttavia le stazioni appaltanti,
in applicazione dell’articolo 6, comma 9, del Dlgs 163/2006, sono tenute alla trasmissione
all’Anac della documentazione di variante anche nei seguenti casi:
– nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante,
purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’articolo 37 della
legge 114/2014; nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la
variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore
alla soglia comunitaria; per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad
interventi emergenziali sottoposti a deroga; per le varianti ripetute relative ad un medesimo
appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il
10% dell’importo originario del contratto. Sono soggette all’obbligo di trasmissione ad Anac
anche le varianti in corso d’opera inerenti i contratti del Contraente Generale che, ai sensi
dell’articolo 176, comma 5, lett.a), Dlgs 163/2006, sono a carico del medesimo Contraente
Generale nel caso di «forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o
di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore», con gli stessi importi previsti per
l’appalto e per i settori ordinari. In aggiunta, le varianti di cui all’articolo 37, comma 1 dovranno
essere comunicate in forma sintetica all’Osservatorio dei contratti pubblici, come pure quelle
d’importo inferiore e quelle di altra fattispecie, sempre nel rispetto del termine di 30 giorni
dall’adozione delle stesse. Pare quindi che ora il vero perno decisionale ruoti attorno alla figura
dal Rup il quale non deve solo garantire la corretta esecuzione della procedura ma deve
garantire altresì la necessità di interventi straordinari o suppletivi assumendo in proprio la
responsabilità di tale scelta e questo nelle Università diventa importante.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali in data 24.03.2015 e pubblicato su Scuola24

Al via il manuale tecnico-operativo per le Università

Mag 13, 2016 | Posted by in News, Università | Commenti disabilitati su Al via il manuale tecnico-operativo per le Università

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 il decreto
interministeriale n.925 con cui sono stati emanati in via ufficiale gli schemi di budget economico
e degli investimenti per le università. Si tratta di una importante parte di attuazione della legge
240/2010 e in particolare preme evidenziare come l’intervento del ministero miri a definire
schemi di budget economico e budget degli investimenti, che tengano conto delle specificità del
sistema universitario, al fine della confrontabilità tra i singoli atenei dei dati rappresentati,
nonché della comparabilità tra il bilancio unico di ateneo di previsione annuale ed il bilancio di
ateneo di esercizio del medesimo anno.

Per gli schemi di budget o il manuale tecnico operativo, è possibile leggere l’articolo completo.

Al via gli schemi di bilancio e il manuale tecnico operativo per le universita

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco 05.01.2016 e pubblicato su Scuola24.