Il problema delle assunzioni nelle Università

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Il problema delle assunzioni nelle Università

Il problema delle assunzioni di personale sta assillando negli ultimi anni le amministrazioni pubbliche e in particolare le Università. Uno degli obiettivi delle finanziarie varate nell’ultimo quadriennio è stato quello della riqualificazione della spesa per il personale. In particolar modo le leggi finanziarie degli ultimi tre anni hanno puntato molto sul blocco delle assunzioni nella prospettiva che in questo modo si potesse risparmiare in termini di spesa pubblica. Il punto di partenza per questa impostazione è la previsione dell’art.39 della legge 449/97 che prevedeva l’obbligo per gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni di procedere ad una programmazione triennale del personale per ottimizzare le risorse compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Fino a poco tempo fa la Conferenza dei rettori Italiani sosteneva che nelle Università non si applicasse il discorso della programmazione poiché l’unico limite che contava in termini di personale era quello del rapporto tra Fondo di Finanziamento Ordinario e spese per personale di ruolo che non doveva superare il 90%.In caso di sfondamento del predetto tetto la conseguenza era che si poteva spendere per assunzioni di personale nel limite del 35% delle risorse economiche disponibili nell’anno di riferimento.

Pertanto anche il cosiddetto turn over

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco nel Gennaio 2005 per Diritto.it

La valutazione della performance del personale nelle Università

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su La valutazione della performance del personale nelle Università

L’articolo seguente allegato è una presentazione che tratta il tema della valutazione della performance del personale nelle Università.

Per coloro che volessero leggersela in tranquillità, è possibile scaricarla a questo link

Università_La Valutazione delle Perfomance del personale pubblico.

La presentazione fu redatta nel 2006 dal dott. Tedesco.

 

Università alle prese con gli obblighi di trasparenza

Mag 13, 2016 | Posted by in Archivio | Commenti disabilitati su Università alle prese con gli obblighi di trasparenza

Con la delibera n. 144 del 7 ottobre scorso, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac),
ridefinisce, tornando di nuovo sull’argomento – si veda la delibera n. 65/2013 della ex Civit
assolutamente non risolutiva per le Università – l’ambito soggettivo di applicazione degli
obblighi di pubblicità delle informazioni relative alle pubbliche amministrazioni includendo le
Università statali e quelle non statali, di cui al decreto legislativo n. 33/2013, meglio conosciuto
come il decreto trasparenza.
Gli organi coinvolti
L’organo di indirizzo politico – nel caso delle università statali – secondo la delibera è
identificato nelle figure del rettore e del consiglio di amministrazione mentre resta da stabilire,
da parte di ogni ateneo, l’eventuale esclusione del Senato accademico in caso di ruolo
meramente consultivo, sulla base delle funzioni attribuite dai singoli statuti. Anzi, per le
università l’Autorità si spinge a precisare che non può non essere indicato il Cda trattandosi
normalmente di organo elettivo. Secondo la delibera si tratta di organi eletti dalle rispettive
comunità accademiche, che esprimono un notevole grado di “politicità”.

Per approfondire l’articolo si prega di cliccare qua sotto

Approfondimenti_Università_Dal rettore ai Cda_ universitari alle prese con gli obblighi di trasparenza

Tutti gli adempimenti delle Università, a partire dai dati su entrate e spese

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Tutti gli adempimenti delle Università, a partire dai dati su entrate e spese

Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 novembre 2014 n. 265 è stato pubblicato il decreto del
presidente del consiglio dei ministri 22 settembre 2014 che definisce gli schemi e le modalità di
pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e
consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni.
Cosa prevede il decreto
Il decreto applica quanto definito nel Dlgs 33/2013 – il cosiddetto decreto trasparenza – e in
particolare all’articolo 29, come da ultimo modificato dal Dl n. 66/2014, convertito nella legge n.
89/2014. Il Dpcm chiarisce che le amministrazioni, siano esse in contabilità finanziaria o
economica, pubblicano nella sezione «Amministrazione trasparente/Bilanci» i dati relativi a
entrate e spese secondo gli schemi contenuti nell’allegato al Dpcm, in un formato tabellare di
tipo aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo come prescritto
dall’articolo 7 . Sono definiti anche gli schemi e le regole per la pubblicazione dei dati relativi alle
entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni centrali e locali
compreso il Ssn e le altre amministrazioni interessate. Con riferimento alle Università, l’articolo
2 prevede che le amministrazioni in contabilità economica pubblicano i ricavi-proventi e i costi,
così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio di esercizio. Si evince in modo chiaro che gli
atenei devono svolgere un’attività specifica ulteriore alla semplice pubblicazione del bilancio che
sicuramente impegnerà gli uffici preposti in considerazione del fatto che lo schema previsto per
la pubblicazione non coincide con quello specifico per il settore universitario allegato al Dm 14
gennaio 2014, n. 19 sulla base del quale sono tenuti ad approvare i loro bilanci. Sulla base dei
dati rilevati, bisognerà poi calcolare un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento
per l’acquisto di beni, servizi e forniture e pubblicarlo nella sezione «Amministrazione
trasparente/pagamenti dell’amministrazione» entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
di riferimento.
Indicatore trimestrale dal 2015
Dal 2015, andrà elaborato anche l’indicatore trimestrale e pubblicato entro il 30mo giorno
successivo alla fine del trimestre di riferimento. L’indicatore è utile ai fini del monitoraggio dei
tempi medi di pagamento da parte delle Pa. In proposito, si ricorda che il Dl 66/2014 ha
rafforzato l’impianto sanzionatorio collegato ai ritardi di pagamento già previsto dal Dlgs n.
231/2002, come modificato dal Dlgs n. 192/2012 di recepimento della direttiva «late payment».
In particolare, il decreto ha previsto il blocco delle assunzioni per le Pa che registrino tempi
medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 a partire dal 2015 rispetto a quelli
ordinari previsti dalla direttiva «late payment» (di norma 30 giorni). È dunque auspicabile un
intervento del ministero dell’Università che possa dare indicazioni per l’attuazione in modo
uniforme oltre ad un coinvolgimento diretto dei soggetti che supportano gli stessi atenei con i
propri sistemi gestionali di contabilità.
L’indicatore dei pagamenti
In concreto, il decreto del 22 settembre 2014 prevede per tutte le amministrazioni comprese, le
Università, innanzitutto modalità e tempi di calcolo dell’indicatore: la somma dei giorni effettivi
di pagamento per ciascuna fattura emessa – ossia quelli intercorsi tra la data di scadenza della
fattura e la data di pagamento compresi i festivi – deve essere moltiplicata per l’importo
complessivo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e dazi). Tale valore deve poi essere rapportato
agli importi effettivamente pagati dalla Pa nel periodo di riferimento. L’indice deve essere
calcolato annualmente e a partire dal 2015 anche trimestralmente (commi 2 e 3 dell’art.9). Va poi
garantita la pubblicità dell’indicatore: le Pa devono pubblicare, sui propri siti istituzionali, il
valore dell’indice annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, e il
valore di quello trimestrale entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre.
Il nodo uniformità
Resta da capire da una parte come ricondurre ad uniformità le attività di tutti gli atenei che non
hanno ancora adottato la contabilità economica e dall’altra come avviare all’interno di ogni
ateneo l’applicazione delle nuove disposizioni, per evitare che si insinui la sola cultura
dell’adempimento conseguenza dell’ennesimo dato da elaborare e pubblicare. A tal fine sarebbe
anche utile un periodo di avviamento delle nuove norme per adattare i sistemi gestionali
contabili di ciascun ateneo e addestrare i singoli operatori, tenuto conto che, alla data del 31
marzo 2015 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal Dm 55/2013.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali e pubblicato su Scuola24 in data 04.12.2014

Università non statali escluse dagli obblighi dell’anti-corruzione

Mag 13, 2016 | Posted by in Archivio | Commenti disabilitati su Università non statali escluse dagli obblighi dell’anti-corruzione

Una recente sentenza del 15 giugno 2015 del Tar Lazio ha giudicato illegittima la delibera n.
144/2014 adottata in data 7 ottobre 2014, con la quale l’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac),
nell’affrontare una serie di questioni riguardanti la recente normativa in materia di obblighi di
trasparenza e pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha ritenuto che anche
le Università cosiddette «libere» e cioè le Università non statali legalmente riconosciute siano
assoggettate a tale disciplina, poiché sarebbero comprese nella nozione di «amministrazioni
pubbliche» di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165 del 2001. Il ricorso è stato proposto
dall’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. In sostanza questo significa che alle
Università cosiddette libere non si applicano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
Dlgs n.33 del 2013, in quanto esse non rientrano nella nozione di amministrazioni pubbliche
La questione della qualificazione pubblica
In base a una lettura del Testo Unico n. 1592 del 1933 conforme al principio di libertà della scuola
di cui all’articolo 33, comma 3, Costituzione, la sentenza avverte che deve escludersi che
l’appartenenza alla categoria di cui al n. 2 dell’articolo 1 del Testo Unico implichi per l’università
cosiddetta “libera” la qualificazione di persona giuridica pubblica. La questione è importante
anche per l’impatto che può avere per le università di cui non può non sfuggire che allo stesso
modo delle Università libere svolgono attività di ricerca ai sensi dell’art.33 della Costituzione e
quindi sarebbe al caso che la stessa autorità evidenziasse bene il ragionamento logico che sta
alla base di questa affermazione. Inoltre le università libere non possono però essere
considerate una volta enti pubblici e per altri aspetti no in quanto altrimenti il sistema non
regge. Ad esempio l’Università di Kore Enna ha natura (quale libera università appartenente alla
categoria di cui al n. 2 dell’articolo 1 T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D.
31/08/1933 n. 1592) di persona giuridica di diritto privato, tuttavia dal riconoscimento (sempre
articolo 1 del T.U.) della personalità giuridica non deriva una chiara e netta natura privata della
stessa. Anzi, un’indicazione in senso contrario potrebbe trarsi dalla circostanza che, in passato,
per alcune università vi era stata una espressa qualificazione pubblicistica (vedi a esempio
l’articolo 1 del R.D. n. 1163/39 per l’Università Cattolica del sacro Cuore) sicché inevitabile appare
il ricorso ai cosiddetti indici sintomatici, e in riferimento all’Università Pro Deo il principio di
pubblicità è stato enunciato dalla sentenza 9/11/1974 n. 3480 delle Sezioni unite civili della
Corte di Cassazione sulla base di indicatori, tratti dalla normativa positiva, ritenuti sufficienti
per configurare, attraverso una sostanziale equiparazione nella natura e nelle finalità delle
università libere alle università statali, un rapporto di ausiliarietà con lo Stato. Certamente non
può negarsi la figura un Organismo di diritto pubblico, e come tale un’«amministrazione
aggiudicatrice» ai sensi dell’articolo 3, comma 15, del Dlgs 163/2006 in attuazione della
sopravvenuta direttiva 18/2004/CE assoggettata alle regole dettate dal Dlgs 157/1995, poiché
presenta i tre requisiti individuati dal diritto comunitario: a) la personalità giuridica; b) il
soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;
c) la sottoposizione ad influenza pubblica. Detta circostanza non significa però che tale soggetto
associativo sia ontologicamente omologabile, ad ogni effetto, a una «Pubblica
amministrazione», ossia ad una persona giuridica pubblica non ordinata in forma societaria o
associativa e che svolge le proprie funzioni con modalità di tipo prevalentemente autoritativo.
Deve essere precisata la natura dell’Università
Sempre lo stesso articolo 3 del Dlgs n. 163/2006 ben distingue al suo comma 25, all’interno della
categoria delle «amministrazioni aggiudicatrici» (a sua volta anch’essa confluente nella più
generale nozione di «enti aggiudicatrici») le «amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici
territoriali». È un ente assoggettato al controllo della Corte dei Conti per fatti di gestione ai sensi
dell’art. 1 e 3 della L. n. 20/1994, in considerazione che sulla scorta della già citata
giurisprudenza costituzionale, per la devoluzione di fattispecie alla giurisdizione della Corte dei
Conti, il “discrimen” della giurisdizione contabile risiede nella natura pubblica delle risorse
finanziarie di cui esso si avvale, avendo il legislatore del 1994 inteso tutelare il patrimonio
pubblico. Pertanto non si può solo per i fini della trasparenza escludere l’Università libera dal
novero delle amministrazioni pubbliche. Alla fine che applicazione si ha del precetto
legislativo?.Forse sarebbe il caso di intervenire a precisare la particolare natura delle Università
all’interno del panorama pubblico italiano e quindi con riferimento alla delibera n.144 prevedere
la corretta applicazione. Non si possono fare norme astratte e generali ma spiegare l’obiettivo
del legislatore all’interno di un contesto, quello delle università, la cui legge fondamentale
continua ad essere lo statuto che è diverso in tutti gli atenei ed è espressione dell’autonomia
riconosciuta dalla Costituzione.