Ricerca e Docenze; quali incarichi per i pensionati della PA

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Enti Pubblici | Commenti disabilitati su Ricerca e Docenze; quali incarichi per i pensionati della PA

Il divieto di conferire incarichi ai pensionati nelle PA non si applica ai commissari straordinari (o
ai subcommissari) nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati
governativi; agli incarichi di ricerca e di docenza, a patto che siano “reali” e non fatti per
aggirare il divieto; gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di
controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così
come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole. Sono queste le
eccezioni contenute al divieto imposto dall’articolo 6 del Dl 90/2014 convertito nella legge
n.114/2014 contenute nella circolare n. 6 del 4 dicembre della Funzione pubblica che interviene a
chiarire le possibilità di attribuire incarichi ai pensionati all’interno delle Pubbliche
amministrazioni.

I chiarimenti

Lo stop, precisa la circolare, riguarda tutti gli incarichi dirigenziali (compresi quelli di direttori
delle Asl e di responsabili degli uffici di diretta collaborazione di organi politici), quelli di studio
e quelli di consulenza; ma la limitazione non impedirà, tra l’altro, a chi è andato in pensione per
la propria carriera di concorrere per un impiego in un altro settore della PA…

L’articolo è stato scritto dal dott. Vincenzo Tedesco e pubblicato su Scuola24 il 12.12.2014

 

Tutti gli adempimenti delle Università, a partire dai dati su entrate e spese

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Tutti gli adempimenti delle Università, a partire dai dati su entrate e spese

Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 novembre 2014 n. 265 è stato pubblicato il decreto del
presidente del consiglio dei ministri 22 settembre 2014 che definisce gli schemi e le modalità di
pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e
consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni.
Cosa prevede il decreto
Il decreto applica quanto definito nel Dlgs 33/2013 – il cosiddetto decreto trasparenza – e in
particolare all’articolo 29, come da ultimo modificato dal Dl n. 66/2014, convertito nella legge n.
89/2014. Il Dpcm chiarisce che le amministrazioni, siano esse in contabilità finanziaria o
economica, pubblicano nella sezione «Amministrazione trasparente/Bilanci» i dati relativi a
entrate e spese secondo gli schemi contenuti nell’allegato al Dpcm, in un formato tabellare di
tipo aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo come prescritto
dall’articolo 7 . Sono definiti anche gli schemi e le regole per la pubblicazione dei dati relativi alle
entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni centrali e locali
compreso il Ssn e le altre amministrazioni interessate. Con riferimento alle Università, l’articolo
2 prevede che le amministrazioni in contabilità economica pubblicano i ricavi-proventi e i costi,
così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio di esercizio. Si evince in modo chiaro che gli
atenei devono svolgere un’attività specifica ulteriore alla semplice pubblicazione del bilancio che
sicuramente impegnerà gli uffici preposti in considerazione del fatto che lo schema previsto per
la pubblicazione non coincide con quello specifico per il settore universitario allegato al Dm 14
gennaio 2014, n. 19 sulla base del quale sono tenuti ad approvare i loro bilanci. Sulla base dei
dati rilevati, bisognerà poi calcolare un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento
per l’acquisto di beni, servizi e forniture e pubblicarlo nella sezione «Amministrazione
trasparente/pagamenti dell’amministrazione» entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
di riferimento.
Indicatore trimestrale dal 2015
Dal 2015, andrà elaborato anche l’indicatore trimestrale e pubblicato entro il 30mo giorno
successivo alla fine del trimestre di riferimento. L’indicatore è utile ai fini del monitoraggio dei
tempi medi di pagamento da parte delle Pa. In proposito, si ricorda che il Dl 66/2014 ha
rafforzato l’impianto sanzionatorio collegato ai ritardi di pagamento già previsto dal Dlgs n.
231/2002, come modificato dal Dlgs n. 192/2012 di recepimento della direttiva «late payment».
In particolare, il decreto ha previsto il blocco delle assunzioni per le Pa che registrino tempi
medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 a partire dal 2015 rispetto a quelli
ordinari previsti dalla direttiva «late payment» (di norma 30 giorni). È dunque auspicabile un
intervento del ministero dell’Università che possa dare indicazioni per l’attuazione in modo
uniforme oltre ad un coinvolgimento diretto dei soggetti che supportano gli stessi atenei con i
propri sistemi gestionali di contabilità.
L’indicatore dei pagamenti
In concreto, il decreto del 22 settembre 2014 prevede per tutte le amministrazioni comprese, le
Università, innanzitutto modalità e tempi di calcolo dell’indicatore: la somma dei giorni effettivi
di pagamento per ciascuna fattura emessa – ossia quelli intercorsi tra la data di scadenza della
fattura e la data di pagamento compresi i festivi – deve essere moltiplicata per l’importo
complessivo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e dazi). Tale valore deve poi essere rapportato
agli importi effettivamente pagati dalla Pa nel periodo di riferimento. L’indice deve essere
calcolato annualmente e a partire dal 2015 anche trimestralmente (commi 2 e 3 dell’art.9). Va poi
garantita la pubblicità dell’indicatore: le Pa devono pubblicare, sui propri siti istituzionali, il
valore dell’indice annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, e il
valore di quello trimestrale entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre.
Il nodo uniformità
Resta da capire da una parte come ricondurre ad uniformità le attività di tutti gli atenei che non
hanno ancora adottato la contabilità economica e dall’altra come avviare all’interno di ogni
ateneo l’applicazione delle nuove disposizioni, per evitare che si insinui la sola cultura
dell’adempimento conseguenza dell’ennesimo dato da elaborare e pubblicare. A tal fine sarebbe
anche utile un periodo di avviamento delle nuove norme per adattare i sistemi gestionali
contabili di ciascun ateneo e addestrare i singoli operatori, tenuto conto che, alla data del 31
marzo 2015 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal Dm 55/2013.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e dal dott. Domenicali e pubblicato su Scuola24 in data 04.12.2014

Anti-corruzione; il termine del 2014 per pubblicare la relazione

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Anti-corruzione; il termine del 2014 per pubblicare la relazione

Entro la fine dell’anno, i responsabili anti-corruzione devono pubblicare sul sito internet
dell’ateneo la relazione sulle attività svolte e sull’applicazione delle norme e del piano per la
prevenzione della corruzione. La relazione deve essere redatta sulla base del modello dettato
dall’Autorità nazionale anti corruzione (Anac), reso noto solo venerdì 12 dicembre. Anche in
questo caso si può evidenziare una certa meccanicità nell’adempimento poiché la stessa Autorità
richiede lo stesso adempimento per tutte le amministrazioni, nello stesso formato predisposto,
senza modifiche e senza tenere conto della specificità del sistema universitario.
Non si richiede invece l’approvazione della relazione da parte dell’organo di indirizzo politico
che resta un atto proprio ed esclusivo del Responsabile della prevenzione della corruzione. La
relazione costituisce un passaggio preliminare assai rilevante in vista dell’approvazione del
prossimo piano anti-corruzione, che ricordiamo, deve essere approvato, per il triennio
2015/2017, da parte dell’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile
anti-corruzione, entro il 31 gennaio 2015.

Il contenuto

Lo schema di Relazione è suddiviso in tre parti. Sul link seguente è possibile comprendere quali siano queste tre parti.

Approfondimenti_Università_Anticorruzione_ ultimi giorni per pubblicare la relazione sul sito dell’universita

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 il 23.12.2014

 

Docenza universitaria incompatibile con altre professioni

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Docenza universitaria incompatibile con altre professioni

I professori universitari a tempo pieno non possono svolgere attività professionali né ricoprire
cariche in enti e società costituiti a fine di lucro perché tali attività sono assolutamente
incompatibili con il regime di impegno prescelto, anche qualora vi siano autorizzati dall’ateneo,
in quanto tale autorizzazione è illegittima. Le prestazioni professionali svolte in regime di
partita Iva non possono considerarsi attività occasionali compatibili con la posizione di
professore universitario in regime di tempo pieno.
L’eventuale svolgimento di attività in violazione delle suddette norme è sottoposto alla
giurisdizione della Corte dei conti in quanto causa di responsabilità amministrativa per il danno
erariale cagionato all’ateneo, consistente nella differenza tra quanto percepito come professore
a tempo pieno e quanto sarebbe spettato per il tempo definito, maggiorato di eventuali
indennità percepite sul presupposto di aver scelto il regime di impegno a tempi pieno (indennità
di carica, indennità di incentivazione alla didattica). Il danno sussiste indipendentemente dal
fatto che le attività didattiche siano state regolarmente svolte dai docenti. Questi principi sono
affermati dalla recente sentenza della Corte dei conti Sezione Campania n. 305 del 30 marz0
2015

Per conoscere i motivi specifici per i quali l’incompatibilità è totale, si prega di leggere il post scaricabile qui.

L’articolo è stato scritto dal dott. Tedesco e pubblicato su Scuola24 in data 19.05.2015

Piano integrato per gli Atenei; ecco perché è un’occasione

Mag 13, 2016 | Posted by in Approfondimenti, Università | Commenti disabilitati su Piano integrato per gli Atenei; ecco perché è un’occasione

Sono di nuova emanazione le linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance
che l’Anvur ha predisposto per razionalizzare i diversi vincoli normativi gravanti sugli atenei
che, frutto di differenti disposizioni succedutesi nel tempo, avevano finito per costituire un
quadro frammentato e disorganico di meri adempimenti. Non è infrequente che il legislatore, a
fronte di esigenze specifiche o impellenti, emani disposizioni settoriali senza riuscire a
mantenere una coerenza complessiva nel quadro delle norme che impattano su un determinato
settore o categoria di soggetti. Il caso della misurazione delle performance degli atenei statali ne
costituisce un esempio in quanto, fin dal 2005 era stato previsto il concetto di programmazione
strategica triennale, successivamente con il Dlgs 150/2009 (cosiddetta legge Brunetta) era
comparsa la logica della valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni a livello
organizzativo ed individuale e ancora con la legge 190/2012 venivano inserite le disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione.
L’innovatività del Piano
In realtà esiste un unico filo conduttore che unisce questi aspetti apparentemente disgiunti: la
performance che gli atenei, pur nella tutela delle garanzie di autonomia e indipendenza
riconosciute a livello costituzionale (cosiddetta autonomia responsabile), sono chiamati a
realizzare al pari delle altre pubbliche amministrazioni. Le nuove linee guida costituiscono una
tappa fondamentale verso un passaggio di integrazione che parte dalla visione strategica
determinata dall’organo di programmazione e indirizzo politico degli atenei, il Consiglio di
amministrazione, e attraversa le aree istituzionali della didattica, della ricerca e della cosiddetta
terza missione, mantenendo la possibilità di declinare ulteriori ambiti specifici su cui ciascun
ateneo è disposto a misurare i propri risultati. Il vero aspetto innovativo risiede nella visione
unitaria che il documento di programmazione chiamato Piano integrato potrà realizzare sulla
performance, la trasparenza e l’anticorruzione, nella considerazione che gli ultimi due aspetti
costituiscono solo diverse prospettive del primo. Non di meno, il Piano integrato si propone di
misurare essenzialmente la performance amministrativa, pur traendo origine dalla strategia
complessiva dell’ateneo, misurata dall’insieme di azioni e attività realizzate a supporto delle
missioni istituzionali dell’ateneo stesso.
Le sezioni del modello
Il modello proposto prevede, dopo l’inquadramento strategico dell’ateneo, l’esposizione della
performance organizzativa che costituisce ambito di azione del Direttore generale quale organo
di trasmissione della volontà strategico-politica dell’ateneo verso gli obiettivi strettamente
operativi. Una specifica sezione, che risponderà alle direttive dell’Anac, sarà dedicata alla
prevenzione della corruzione, con l’individuazione delle aree di rischio e le misure previste per
la relativa mitigazione. Un’altra sezione riguarderà comunicazione e trasparenza, per esporre la
strategia comunicativa dell’ateneo e per accogliere le indagini sul benessere organizzativo,
nonché le attività con ricaduta sociale e le politiche di qualità attuate. Una ulteriore sezione
riguarderà la performance individuale attraverso il sistema di valutazione e incentivazione del
personale addetto alle attività tecnico-amministrative. Si tratta di un’occasione storica per gli
atenei per andare finalmente oltre al semplice adempimento burocratico e poter realizzare un
piano realmente efficace con l’intento di creare una visione unitaria degli indirizzi e degli
obiettivi strategici rispetto alle varie componenti che operano all’interno degli atenei e alle
risorse a disposizione.

L’articolo è stato scritto dal dott. Domenicali e pubblicato da Scuola24 il 27.05.2015